Ordinanza n. 205/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 67d.P.R. 43/1988
usata come parametro
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 9Codice di procedura civile
- art. 617Codice di procedura civile
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 16d.lgs. 46/1999
- art. 29Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 2Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 57Riscossione imposte sul reddito
- art. 16Riscossione imposte sul reddito
- art. 60Riscossione imposte sul reddito
- art. 2d.lgs. 112/1999
- art. 29d.lgs. 112/1999
- art. 68d.lgs. 112/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo
comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1998 del
pretore di Nola, nel procedimento civile vertente tra S.R. ed altri e
il Servizio Riscossione Tributi di Nola e altro iscritta al n. 163
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Nola, con ordinanza in data 22
dicembre 1998, solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67,
primo comma, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del
servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e
di altri enti pubblici), nella parte in cui, attribuendo la
riscossione delle tasse automobilistiche erariali e regionali ai
concessionari del servizio di riscossione, rende applicabile alla
medesima l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il
quale stabilisce l'inammissibilità dell'opposizione disciplinata
dall'art. 615, cod. proc. civ.;
che, secondo il rimettente, l'opposizione proposta ex
art. 615, cod. proc. civ., avverso i pignoramenti mobiliari eseguiti
dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, per il
recupero degli importi di tasse automobilistiche non pagate, dovrebbe
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 54, secondo comma,
del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in virtù dell'art. 67, primo
comma, del d.P.R. n. 43 del 1988, ed il debitore non potrebbe
avvalersi della tutela cautelare;
che, inoltre, a suo avviso, l'attribuzione al giudice
ordinario delle controversie in esame, impedendo al debitore di
chiedere la sospensione dell'atto impugnato, realizzerebbe sia una
limitazione della tutela cautelare non ragionevole, in quanto non
bilanciata da un meccanismo di gradualità nella riscossione analogo
a quello stabilito per le principali imposte, sia una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto al caso del contribuente, il quale
abbia avuto la possibilità di esperire, prima dell'inizio del
procedimento di esecuzione, l'azione ordinaria, ex art. 9, secondo
comma, cod.proc.civ.;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata, sostenendo, in una memoria depositata in prossimità della
camera di consiglio, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe
giudicato ragionevole la limitazione della tutela cautelare in
riferimento alle entrate tributarie, in quanto il contribuente può
chiedere la sospensione del ruolo in via amministrativa e, quindi,
impugnare l'eventuale rigetto della domanda.
Considerato che il pretore di Nola dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1988
nella parte in cui, rendendo applicabile alla riscossione coattiva
delle tasse automobilistiche l'art. 54, secondo comma, del d.P.R.
n. 602 del 1973, escluderebbe la proponibilità dell'opposizione
regolata dall'art. 615, cod.proc. civ., ed il potere cautelare del
giudice ordinario;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della
riscossione coattiva;
che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha
sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando
anche l'art. 54, confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità
delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad
eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e
delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ.
concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo
esecutivo, disponendo altresì che il giudice dell'esecuzione non
può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati
motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;
che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che
per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (...), il giudice
competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi stabilendo che ad
esse non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni
all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie e che ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la
riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come sostituito dall'art. 16 del presente decreto;
che, alle tasse automobilistiche, in quanto entrate
tributarie non comprese nell'elenco dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, è applicabile, nella parte di interesse, il succitato art. 29
e che, inoltre, l'art. 68 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha
abrogato il d.P.R. n. 43 del 1988;
che, dunque, la sopravvenuta modificazione delle norme che il
rimettente ritiene di dovere applicare ed il complessivo mutamento
del quadro normativo di riferimento impongono il riesame da parte del
giudice a quo della perdurante rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte