Ordinanza n. 206/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo
comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
il 23 marzo 1989 dal Tribunale di Verbania nel procedimento civile
vertente tra Claudio Cabassa ed altri e Giacomo Martinetti iscritta
al n. 489 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno
1994;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il 23
marzo 1989, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1994,
nel corso di un giudizio civile volto ad ottenere il pagamento della
indennità di cui all'art. 2047 del codice civile, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma,
del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende
tra le persone processualmente incapaci che non hanno il libero
esercizio dei loro diritti gli infermi di mente non interdetti né
inabilitati né muniti di tutore provvisorio;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, con il
riferirsi solo ai soggetti legalmente incapaci, da un lato, si pone
in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto
determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'incapace
legale e l'incapace naturale e, dall'altro, con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto non assicura a quest'ultima categoria di
soggetti la necessaria assistenza in giudizio;
che nessuna parte privata si è costituita né ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestatamente
infondata identica questione rilevando che qualsiasi limitazione
della capacità processuale per gli incapaci naturali si giustifica
solo nei casi in cui l'infermità sia tale da poter dar luogo ad un
procedimento d'interdizione o inabilitazione e che per l'interdicendo
e l'inabilitando il nostro ordinamento già prevede la figura del
tutore e del curatore provvisorio;
che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna
disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci
naturali trattandosi di situazioni differenziate che richiedono una
diversificata disciplina, né è ravvisabile alcuna violazione del
diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla
mancata estensione dell'incapacità processuale, al di fuori della
disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;
che, inoltre, essendo la tutela degli incapaci prevista quale
tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al
quale è proposta una causa con una parte della cui incapacità
naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero
affinché agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte