Ordinanza n. 206/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
luglio 1997, dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di
Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo chiamato a decidere, nel
corso di un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa
dell'imputato, di incompatibilità del collegio o di illegittimità
costituzionale della disciplina delle incompatibilità del giudice
con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia
pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di
revoca della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei
confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;
che nel processo principale, con la stessa composizione del
collegio, il tribunale aveva disposto nei confronti dell'imputato, su
richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di
dimora e, successivamente, aveva respinto l'istanza di revoca di tale
misura;
che il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra
le incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene
che anche nel caso sottoposto al suo esame dovrebbero valere i
principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i
quali è illegittima la mancata previsione dell'incompatibilità del
giudice quando la valutazione conclusiva dell'organo investito della
decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel
merito, espressa sugli indizi di colpevolezza, senza che abbia
rilievo, ad avviso del giudice rimettente, che il provvedimento
cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio;
che il tribunale di Tolmezzo ritiene che la disposizione
denunciata violi: l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole
l'omessa previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della
incompatibilità del giudice in una ipotesi analoga ad altre per la
cui mancanza è stata pronunciata la illegittimità costituzionale;
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe
vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; l'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio che
il collegio avrebbe già espresso con le ordinanze che hanno disposto
una misura cautelare personale e respinto l'istanza di revoca;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base
alle argomentazioni già enunciate per analoga questione, decisa con
la sentenza n. 51 del 1997.
Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 cod. proc. pen., per la omessa previsione
dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, in
dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti
dell'imputato, è già stata esaminata e dichiarata inammissibile
(sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente inammissibile (ordinanza
n. 366 del 1997), giacché l'esito prefigurato finirebbe con
l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità
nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito;
sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in
ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito
dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma
in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere
distolto;
che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati, sicché la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte