Ordinanza n. 207/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma
primo, 89 e 140, ultimo comma del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645
(Approvazione del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 della Commissione
Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla
Intendenza di Finanza e Maggio Nicola, iscritta al n. 273 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 25 giugno 1987 dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla
Intendenza di Finanza e La Tersa Ulderico, iscritta al n. 274 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Roma sull'appello proposto dalla
Intendenza di Finanza e Neri Amedeo iscritta al n. 275 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con ordinanze 22 gennaio 1987 (R.O. n. 273 del
1988), 25 giugno 1987 (R.O. n. 274 del 1988) e 18 giugno 1987 (R.O.
n. 275 del 1988), la Commissione tributaria di secondo grado di Roma
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 85, 87, primo
comma, 89 e 140, ultimo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
nella parte in cui non prevedono che, dall'imponibile da assoggettare
ad imposta, riguardo alle indennità di buonuscita corrisposte
dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, vada detratta una somma pari
alla percentuale della indennità stessa corrispondente al rapporto
esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del
2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota
complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al
fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
Considerato che l'art. 87, primo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958
(nel testo derivante dalle modifiche apportate dalla legge n. 168 del
1962) stabiliva che, ai fini della sottoposizione all'imposta di
R.M., le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al
reddito di lavoro subordinato;
che l'art. 85 del d.P.R. n. 645 del 1958 riguardava la
classificazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile,
includendo nella categoria C/2 i redditi di lavoro subordinato e le
indennità connesse;
che in relazione a tali norme la questione appare non
adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza e della non
manifesta infondatezza, tenuto conto che nell'ordinanza di rimessione
non si contesta la tassabilità delle indennità di buonuscita
erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, ma solo le modalità
della tassazione di esse ai fini dell'imposta di R.M. e
complementare, le quali sono regolate dagli artt. 89 e 140 del d.P.R.
n. 645 del 1958 e non dagli artt. 85 e 87;
che gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, sono stati
già dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui
non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada
detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di
buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del
collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento posto a
carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del
contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza
dell'E.N.P.A.S. (cfr. sentenza 19 novembre 1987, n. 400);
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 85 e 87, primo comma, del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del Testo Unico delle
leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, con le ordinanze della Commissione tributaria
di secondo grado di Roma indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140,
ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le
stesse ordinanze, già dichiarati costituzionalmente illegittimi,
nella parte impugnata, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte