Art. 89
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
48La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 19 novembre 1987, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1987, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.".
Corte Costituzionale
49La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 877 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1988, n.31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L.".
Corte Costituzionale
50La Corte Costituzionale con sentenza 15 ottobre - 2 novembre 1990, n. 513 (in G.U. 1a s.s. 07/11/1990, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale".
Testo vigente dal 8 novembre 1990, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva