Ordinanza n. 207/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16
(Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle
d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano),
promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di
Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, iscritta al
n. 652 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di accertamento della
legittimità e della ammissibilità di una richiesta di referendum di
iniziativa popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui
referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e
sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), il Tribunale di
Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, con ordinanza
emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 9 della citata legge regionale, nella parte in cui
conferisce all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito
del Tribunale di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di
legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum
abrogativo;
che, ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di
legge statale, contenuta nell'art. 108 della Costituzione, che
escluderebbe la disciplina dell'attività giudiziaria e
giurisdizionale dalle competenze delle Regioni, anche a statuto
speciale.
Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di
remissione, è entrata in vigore la legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, "Norme sui referendum previsti
dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa
legislativa del popolo valdostano") la quale, innovando il censurato
art. 9, affida il controllo di legittimità e di ammissibilità delle
richieste di referendum ad una apposita Commissione regionale per il
referendum popolare, nominata dal Consiglio regionale e composta di
tre esperti in discipline pubblicistiche indicati dal Presidente
della Corte d'appello di Torino;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice remittente, ad esso spettando di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la sollevata
questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Aosta, ufficio
regionale per il referendum popolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte