Ordinanza n. 208/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto
comma, del codice di procedura penale, "e, in ipotesi, del combinato
disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del
codice di procedura penale", promossi con 12 ordinanze emesse dal
Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 22, 36, 37, 38,
54, 55, 56, 57, 74, 75, 76, 77 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica artt. 6, 7 e 8,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Perugia, con dodici ordinanze di
contenuto identico, ha sollevato - in riferimento agli artt. 76 e 25,
primo comma, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura
penale, "e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo
comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale", nella
parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile,
di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello
stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla
notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo
comma, lett. e), e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento;
che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di
rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma,
del codice di procedura penale (secondo cui "Se la richiesta è
formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555 comma 1
lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento") a
consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia, ove
la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa
della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù
del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art.
446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata
questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa
anche al combinato disposto di queste ultime norme;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76
della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata
un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile
rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale
e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della
possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino
all'apertura del dibattimento - come stabilito nei giudizi di
tribunale - anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni
dalla notificazione del decreto di citazione;
che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe
del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale
procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione
dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento
avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di
una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del
dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una
successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col
consenso del pubblico ministero;
che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio
del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice
competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini
preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice
opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la
richiesta stessa;
che è intervenuto nei presenti giudizi (tranne che in quelli di
cui alle ordinanze artt. 37, 38 e 56 reg. 1991) il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che, innanzitutto, va ritenuta ammissibile esclusivamente la
questione relativa all'art. 563, quarto comma, del codice di
procedura penale, in quanto è questa la sola disposizione che, ad
avviso del giudice a quo, consente all'imputato la facoltà di
richiedere l'applicazione della pena fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento, ed è, quindi, l'unica che egli ritiene di
dover applicare nella fattispecie;
che, di conseguenza, la questione concernente il combinato
disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto
comma, del codice di procedura penale, essendo prospettata in via
subordinata ed in forma meramente ipotetica (ipotesi, peraltro, dallo
stesso giudice a quo chiaramente non condivisa), va dichiarata
manifestamente inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte (cfr., ad esempio, sentt. nn. 182 del 1984, 146 del
1985, 456 del 1989);
che, nel merito, la dedotta violazione della legge-delega
evidentemente non sussiste, in quanto la direttiva artt. 103 lascia
al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine
alla disciplina delle concrete modalità di funzionamento del
processo pretorile e, in particolare, in merito alla individuazione
dei casi e dei limiti nei quali attuare in tale processo una
semplificazione degli istituti previsti per il procedimento davanti
al tribunale, onde adeguarli alla naturale maggior celerità e
snellezza del giudizio pretorile;
che, nel caso di specie, tale discrezionalità non è stata
certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto è assorbente
rilevare che l'aver lasciato inalterata - rispetto al procedimento
dinanzi al tribunale - la facoltà per l'imputato di formulare la
richiesta di applicazione di una pena fino all'ultimo momento utile
(dichiarazione di apertura del dibattimento) costituisce evidente
espressione del favor per i riti differenziati - alternativi al
dibattimento - la cui incentivazione, come si legge anche nella
relazione al progetto preliminare, mira in definitiva a perseguire
proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal
remittente;
che, infine, è chiaramente da escludere la violazione del
principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, della
Costituzione), in quanto, come questa Corte ha già avuto occasione
di osservare proprio in relazione all'istituto in esame (cfr. ord.
artt. 353 del 1990), il fatto che l'imputato sia abilitato ad
avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o
nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto
principio, giacché è pur sempre la legge che precostituisce il
giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi durante la
pendenza del termine;
che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
infondata sotto ogni profilo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
artt. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446,
primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in
epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma,
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte