Ordinanza n. 208/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56d.P.R. 686/1957
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R.
3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), promosso con ordinanza
emessa il 22 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale
della Lombardia sul ricorso proposto da Armando Abbate contro il
Ministero della difesa, iscritta al n. 283 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ordinanza
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 1995 nel corso di
un giudizio promosso da un ufficiale dell'Aeronautica militare, che
chiedeva l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero
della difesa aveva respinto la sua domanda, presentata oltre il
termine di cinque anni dalla concessione dell'equo indennizzo, di
revisione dell'indennizzo stesso per il sopravvenuto aggravamento
della menomazione dell'integrità fisica dovuta a causa di servizio,
il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n.
686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
che la disposizione denunciata prevede che entro cinque anni
dalla comunicazione del decreto di liquidazione dell'equo indennizzo,
nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per
la quale sia stato concesso il beneficio, l'amministrazione può
provvedere, per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo
stesso;
che il tribunale amministrativo regionale della Lombardia
ritiene che la decorrenza del termine, entro cui è possibile
proporre istanza di revisione, dalla data di concessione dell'equo
indennizzo e non dalla data in cui sono insorti i denunziati
aggravamenti, violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, perché
sarebbe irragionevole riconoscere l'indennizzabilità
dell'aggravamento di uno stato morboso fissando illogicamente un
termine entro il quale l'evento si debba verificare; b) l'art. 38
della Costituzione, non venendo assicurati al cittadino mezzi
adeguati in caso di malattia e invalidità;
Considerato che l'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 è
inserito in un regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, emanato in forza della delega concessa al
Governo con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181);
che la legge 23 dicembre 1970, n. 1094, peraltro non denunciata
dal giudice rimettente, nell'estendere l'equo indennizzo al personale
militare, stabilisce che, per la concessione del beneficio, si
applicano anche al personale militare le norme previste per gli
impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del d.P.R. n.
686 del 1957, senza che, tuttavia, risulti mutata la natura
regolamentare di tali norme;
che il giudizio di legittimità costituzionale ha ad oggetto
leggi o atti aventi forza di legge, mentre i regolamenti, emanati dal
Governo quali atti di normazione secondaria, non riconducibili
all'esercizio del potere legislativo, sono sottoposti a verifica di
legittimità da parte del giudice chiamato ad applicarli (sentenze n.
199 del 1993 e n. 23 del 1989), rimanendo sempre riservato alla Corte
costituzionale il sindacato sulla legge alla quale, in ipotesi, sia
riferibile il fondamento o il contenuto espresso dalla disposizione
regolamentare;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, avendo ad oggetto una
disposizione regolamentare che, per la sua natura di norma
secondaria, non è suscettibile di essere diretto oggetto del
giudizio incidentale di costituzionalità (tra le molte, sentenze n.
220 del 1995, n. 456 del 1994 e n. 94 del 1964);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n.
686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della
Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte