Ordinanza n. 208/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 5-bislegge 359/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4,
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1997
dalla Corte d'appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Perino Giulio e il comune di Monteleone Rocca Doria,
iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 - prima serie speciale -
dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione del comune di Monteleone Rocca Doria,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile concernente la
opposizione alla determinazione della indennità di occupazione e di
esproprio, la Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza emessa in
data 3 ottobre 1997 (r.o. n. 869 del 1997), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art.5-bis comma 4, della legge 8
agosto 1992, n. 359, recte: del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge n. 359 del 1992;
che il Collegio rimettente, premesso che gli accertamenti tecnici
hanno confermato la dedotta potenzialità estrattiva del terreno in
questione, qualificato come "cava per l'estrazione di cantoni tufacei
per l'edilizia", sospetta che la predetta norma, nella parte in cui
equipara, ai fini della determinazione della indennità, ai terreni
agricoli quelli che hanno un valore venale di gran lunga superiore ai
primi per le loro intrinseche caratteristiche e naturale
destinazione, violi gli artt. 3 e 42 della Costituzione, sottoponendo
ad identico trattamento, senza alcuna ragionevole giustificazione,
situazioni intrinsecamente differenti, e privando il proprietario
espropriato, nelle ipotesi considerate, di un ristoro adeguato e
congruo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, in
quanto già decisa in tal senso dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 261 del 1997;
che si è altresì costituita la parte privata del giudizio a quo
deducendo la irrilevanza della questione sollevata, in quanto la
normativa applicabile nella specie sarebbe quella di cui alla legge
25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi non di area edificabile, e
neppure agricola, bensì di tratto di terreno, sia pure in zona
agricola, nel quale il valore prevalente sarebbe caratterizzato dalla
presenza di una cava.
Considerato preliminarmente che la eccezione dedotta dalla parte
privata è priva di fondamento, in quanto la ordinanza di rimessione
contiene una motivazione non implausibile sulla rilevanza della
questione, incentrata, tra l'altro, sulla considerazione che il
Collegio rimettente deve fare applicazione della norma denunciata,
essendosi svolta la procedura espropriativa di cui si tratta secondo
il modello procedimentale delineato dalla legge n. 865 del 1971;
che identica questione di legittimità costituzionale è già
stata rimessa alla Corte, e dichiarata non fondata con la sentenza n.
261 del 1997;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5-bis comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n.
333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Cagliari con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte