Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5-bislegge 333/1992
  • art. 5-bislegge 359/1992

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4,

del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1997

dalla Corte d'appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Perino Giulio e il comune di Monteleone Rocca Doria,

iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 - prima serie speciale -

dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione del comune di Monteleone Rocca Doria,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile concernente la

opposizione alla determinazione della indennità di occupazione e di

esproprio, la Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza emessa in

data 3 ottobre 1997 (r.o. n. 869 del 1997), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art.5-bis comma 4, della legge 8

agosto 1992, n. 359, recte: del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge n. 359 del 1992;

che il Collegio rimettente, premesso che gli accertamenti tecnici

hanno confermato la dedotta potenzialità estrattiva del terreno in

questione, qualificato come "cava per l'estrazione di cantoni tufacei

per l'edilizia", sospetta che la predetta norma, nella parte in cui

equipara, ai fini della determinazione della indennità, ai terreni

agricoli quelli che hanno un valore venale di gran lunga superiore ai

primi per le loro intrinseche caratteristiche e naturale

destinazione, violi gli artt. 3 e 42 della Costituzione, sottoponendo

ad identico trattamento, senza alcuna ragionevole giustificazione,

situazioni intrinsecamente differenti, e privando il proprietario

espropriato, nelle ipotesi considerate, di un ristoro adeguato e

congruo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, in

quanto già decisa in tal senso dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 261 del 1997;

che si è altresì costituita la parte privata del giudizio a quo

deducendo la irrilevanza della questione sollevata, in quanto la

normativa applicabile nella specie sarebbe quella di cui alla legge

25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi non di area edificabile, e

neppure agricola, bensì di tratto di terreno, sia pure in zona

agricola, nel quale il valore prevalente sarebbe caratterizzato dalla

presenza di una cava.

Considerato preliminarmente che la eccezione dedotta dalla parte

privata è priva di fondamento, in quanto la ordinanza di rimessione

contiene una motivazione non implausibile sulla rilevanza della

questione, incentrata, tra l'altro, sulla considerazione che il

Collegio rimettente deve fare applicazione della norma denunciata,

essendosi svolta la procedura espropriativa di cui si tratta secondo

il modello procedimentale delineato dalla legge n. 865 del 1971;

che identica questione di legittimità costituzionale è già

stata rimessa alla Corte, e dichiarata non fondata con la sentenza n.

261 del 1997;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5-bis comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n.

333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Cagliari con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte