Ordinanza n. 209/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 10/1977
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 41legge 1150/1942
citata
- art. 64legge 10/1977
- art. 38legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
terzo comma, e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli); art. 64, primo comma, legge Regione Piemonte
5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) promossi con due
ordinanze emesse il 3 maggio 1978 dal pretore di Rivarolo Canavese nel
procedimento penale a carico di Gagliano Concetto ed altra e Gagliano
Alfredo ed altra iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 1978
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno
1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Piemonte
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze identiche quanto al contenuto ed
emesse entrambe in data 3 maggio 1978 (nn. 522 e 523 del reg. ord.
1978) il pretore di Rivarolo Canavese sollevava questione incidentale
di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
laddove la detta norma sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio
(demolizione dell'opera costruita senza licenza e diniego di
concessione in sanatoria) le opere edilizie attuate senza concessione,
ma conformi alla normativa edilizia e quelle, pure attuate in difetto
di concessione, difformi dalla normativa suddetta o dagli strumenti
urbanistici, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 della
Costituzione;
b) dell'art. 64, comma primo, della legge regionale del Piemonte 5
dicembre 1977, n. 56, per preteso contrasto con gli stessi parametri
costituzionali; tale norma prevede analoghe sanzioni rispetto a quelle
previste dalla normativa statale;
c) dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
laddove detta norma prevede identica sanzione penale edittale per
coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto
con la normativa edilizia e coloro che, pure sprovvisti di concessione,
abbiano però edificato in conformità alla suddetta normativa; si
assume violato l'art. 3 Cost. in quanto situazioni obiettivamente
diverse sarebbero trattate quoad poenam alla stessa stregua, e ciò
irrazionalmente.
Considerato che i relativi giudizi possono essere definiti con
unica decisione, in quanto concernenti due ordinanze con identica
motivazione;
che le questioni sub a) e b) attengono a sanzioni di natura
amministrativa, che non devono essere applicate dal giudice rimettente
nell'ambito dei processi penali nel corso dei quali ha sollevato gli
incidenti di costituzionalità, sicché le stesse vanno dichiarate
manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;
che relativamente alla questione sub c), peraltro già dichiarata
infondata da questa Corte, seppure con riferimento all'art. 41, lett.
b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6
agosto 1967, n. 765, con la sentenza n. 47 del 1979, e manifestamente
infondata, stavolta in relazione all'art. 17, lett. b), della legge 28
gennaio 1977, n. 10, con l'ordinanza n. 84 del 1984, potrebbe spiegare
efficacia la legge 28 febbraio 1985, n. 47, intervenuta nelle more del
giudizio, che, all'art. 38, prevede ipotesi di estinzione dei reati in
questione a seguito di oblazione, sicché appare necessario restituire
gli atti al giudice a quo (ordinanza n. 117 del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale concernenti gli artt. 15, comma terzo,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 64, comma primo, della legge
regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sollevate, con
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di
Rivarolo Canavese con le ordinanze in data 3 maggio 1978, di cui in
epigrafe;
ordina la restituzione degli atti allo stesso pretore in relazione
alla questione di legittimità costituzionale dell'art, 17, lett, b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALACUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte