Ordinanza n. 21/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 263-bisCodice di procedura penale
- art. 272-bisd.P.R. 447/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma
secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 20 dicembre 1977 dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di
Bologna, nel procedimento a carico di Berardi Francesco, iscritta al n.
85 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che a seguito di rigetto, da parte del giudice istruttore
del Tribunale di Bologna, della istanza di revoca del mandato di
cattura, l'imputato Francesco Berardi propose appello alla Sezione
istruttoria della Corte d'appello di Bologna, che, con ordinanza 20
dicembre 1977, regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1978, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la
questione di costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, cod. proc.
pen., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto
di appellare avverso l'ordinanza del Giudice istruttore, che ebbe a
respingere l'istanza, da lui proposta, di revoca del mandato di
cattura, per la disparità di trattamento, fatta nella norma impugnata
al p.m. e all'imputato, che la posizione del titolare dell'azione
penale non varrebbe a giustificare.
Nessuno si è costituito né ha spiegato intervento la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Considerato che, mentre l'imputato può soltanto ricorrere alla
Cassazione per violazione di legge avverso (l'ordine e) il mandato di
cattura (art. 263 bis c.p.p.), il p.m., che vede respinta la richiesta
di mandato di cattura, è legittimato a spiegare appello,
rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria
della Corte d'appello, le cui ordinanze, a seconda del contenuto,
possono formare oggetto di ricorso alla Cassazione per violazione di
legge: così dispone l'art. 263, che la sezione istruttoria della
Corte d'appello di Bologna sospetta d'incostituzionalità. Ma la
questione, per essere la norma di diritto denunciata da imputato, a
quanto risulta dagli atti, ristretto in carcere in esecuzione di
mandato di cattura, è irrilevante perché riesce applicabile al caso
l'articolo 272 bis c.p.p., la cui difformità dalla Costituzione non
forma oggetto d'impugnazione così come non è stato denunciato l'art.
263 bis c.p.p.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, codice procedura
penale, promossa con ordinanza 20 dicembre 1977 dalla Sezione
istruttoria della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte