Art. 263-bis c.p.p.Ordine di conservazione di dati

((Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero puo' ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.)) ((Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed e' comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.))

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 324 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art263bis · fonte su Normattiva