Ordinanza n. 21/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines, iscritta
al n. 483 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa l'8
maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
nella parte in cui non contempla la conservazione dell'integrazione
al minimo erogata alla data di cessazione del diritto nell'ipotesi di
più pensioni integrate, per il dubbio che la riduzione del
trattamento concreti disparità rispetto ai titolari di un'unica
pensione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
che si è costituito l'I.N.P.S., richiamando le difese già
svolte in un precedente giudizio;
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 418 del 1991, ha
già escluso, dichiarando non fondata identica questione, che il
riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo su una sola
pensione - operante, ex lege 11 novembre 1983, n. 638, dal 1° ottobre
1983 - abbia comportato la riduzione di altro trattamento integrato
al minimo eventualmente goduto, il quale viceversa si cristallizza
nell'importo a quella data erogato (con la conseguenza del
riassorbimento dell'integrazione per effetto degli aumenti subi'ti
dalla pensione-base a titolo di perequazione);
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli esaminati, onde va ribadita l'interpretazione
adeguatrice della denunciata normativa e la questione è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte