Ordinanza n. 21/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza
emessa il 23 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Zagni Adriano e l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 44 - 1ª serie
speciale - dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile promosso onde
ottenere la costituzione e la corresponsione di rendita vitalizia per
il periodo di omessa contribuzione (dal 14 agosto 1957 al 31 dicembre
1978), durante il quale il ricorrente aveva prestato attività di
collaborazione nell'azienda artigiana del padre - il tribunale di
Bologna, con ordinanza emessa il 23 agosto 1999, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), "nella parte in cui
esclude che la rendita vitalizia che il lavoratore subordinato
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria ha diritto di
chiedere e di ottenere, ove il datore di lavoro abbia omesso di
pagare la contribuzione dovuta all'ente assicuratore, possa essere
domandata a proprie spese anche dai coadiutori familiari
dell'imprenditore artigiano";
che, pur rilevando come questa Corte abbia già dichiarato
non fondata identica questione sulla base di un'interpretazione
logico-sistematica della norma impugnata che consentirebbe di
riconoscere al collaboratore familiare dell'artigiano il diritto alla
menzionata rendita vitalizia (sentenza n. 18 del 1995), il rimettente
afferma tuttavia di "aderire" alle tesi, sostenute in sede
giudiziaria dal convenuto INPS, circa l'efficacia non direttamente
vincolante delle sentenze cosiddette interpretative di rigetto e
circa l'inestensibilità della disciplina in esame alla fattispecie
de qua;
che - riguardando dunque la denunciata norma, secondo il
tribunale di Bologna, esclusivamente i lavoratori subordinati
iscritti all'assicurazione obbligatoria (così come essa applicabile
ad altre categorie professionali di assicurati solo ove espressamente
previsto da altre disposizioni) - l'esclusione della tutela per i
collaboratori familiari dell'imprenditore artigiano porrebbe in
essere una disparità di trattamento non giustificata dalle
differenze di sostanza e di regolamentazione del regime previdenziale
delle imprese artigiane rispetto a quello dei lavoratori dipendenti,
in quanto i coadiuvanti dell'impresa artigiana, anche se appartenenti
alla famiglia dell'imprenditore, hanno un rapporto assimilabile sotto
molti aspetti a quello del lavoratore subordinato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che questa Corte, con detta sentenza n. 18 del 1995,
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, altra
identica questione, riguardante la stessa norma ed anche allora
sollevata con riferimento ai medesimi parametri oggi evocati;
che, in quella sede, è stato rilevato come, attraverso la
previsione della facoltà di costituire la rendita ai sensi del
denunciato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si sia mirato
non già ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno,
bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile
adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al
versamento;
che - ricostruito l'àmbito di operatività del congegno di
regolarizzazione della posizione contributiva in termini di intima
correlazione di esso con la generale disciplina dell'assicurazione
dei lavoratori subordinati di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,
ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 - la Corte ha pertanto affermato
che, in mancanza di indizi normativi in senso contrario, rimane
affidato all'interprete il compito di stabilire se non sia il
dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata al
principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via
estensiva la norma denunciata (avente connotati di generalità e di
astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme
assicurative delle varie categorie di lavoratori non aventi una
posizione attiva nel determinismo contributivo) anche ai familiari
dell'artigiano che non siano titolari dell'impresa, ma lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda;
che l'odierno rimettente, non solo non ha seguìto le
coordinate ermeneutiche specificamente tracciate in quella decisione
(le quali lo avrebbero portato a decidere la controversia nel senso
da lui auspicato), ma si è limitato a dichiarare di "aderire" alle
tesi difensive sostenute in giudizio da una delle parti, senza
svolgere alcuna ulteriore motivazione in ordine all'asserita
impossibilità di interpretare la norma denunciata secondo il senso
indicato;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti), sollevata - in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 38 della Costituzione - dal tribunale di Bologna, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte