Ordinanza n. 210/1989
Altra decisione · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1022/1941
usata come parametro
citata
- art. 2legge 117/1988
- art. 7legge 117/1988
- art. 9legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e
secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2
ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare
di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del
registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1,
prima serie speciale dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma,
n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e
secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13
aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108
della Costituzione, per l'omessa previsione di di un organo di
autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la
mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal
potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla
responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il
segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione
del principio di imparzialità di giudizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già
risolto nel senso della non fondatezza la questione della
responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei
Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561
è stato istituito il Consiglio della magistratura militare;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti
all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della
normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione
sollevata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La
Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte