Ordinanza n. 210/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 118/1971
- art. 1legge 18/1980
- art. 1legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 14-septieslegge 663/1979
- art. 5legge 508/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 19
novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore
Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al
n. 83 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta, avevano
richiesto l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per il
periodo compreso tra il 1° luglio 1980 ed il 1° gennaio 1989, il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 19 novembre 1990, ha
sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui
escludono, per il periodo considerato, il diritto all'indennità in
argomento per gli invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta
menomazione;
che il Pretore osserva come i soggetti de quibus abbiano
acquisito il diritto alla pensione d'invalidità dal 1° luglio 1980
ex art. 14 septies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980,
n. 33, mentre dal 1° gennaio 1989 sia stata loro erogata, in
sostituzione di tale provvidenza, l'indennità di accompagnamento ex
art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508;
che, secondo il giudice a quo, l'esclusione dell'indennità per
tale arco di tempo configurerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai
quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione in quanto l'indennità, di ammontare
superiore alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe
un incremento della tutela degli invalidi in questione;
Considerato che, mentre ai termini dell'impugnata normativa è
concessa agli invalidi civili minori di età la sola indennità di
accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacità a
deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita, ai
minori ciechi assoluti venne erogata, nell'arco temporale cui la
censura si riferisce, la pensione non reversibile già spettante a
tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di età;
che tale misura rappresentò una provvidenza sui generis, volta
non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto
piuttosto ad assicurare, con carattere di generalità ed
immediatezza, uno speciale beneficio in ragione del particolare
disagio che la gravità della menomazione comporta, a prescindere
dalla capacità di guadagno;
che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema,
appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta
"pensione" con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato
importo, nello specifico ammontare previsto per i ciechi e non
subordinata ad alcun limite di reddito;
che, conseguentemente, anche nel periodo considerato sono
riscontrabili sia quella privilegiata tutela accordata a tale
categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidità civile (ordinanza
n. 280 del 1990), sia la diversità logica dei presupposti che
legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione
dall'altro (sentenza n. 346 del 1989);
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e
dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata,
in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte