Ordinanza n. 210/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia nel
procedimento penale a carico di R. G., iscritta al n. 509 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale, n. 28 - dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare nel procedimento a
carico di R.G., la difesa dell'imputato ha eccepito, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale, nella
parte in cui qualifica come "reo" l'imputato deceduto prima della
condanna;
che il giudice per le indagini preliminari, considerata la non
manifesta infondatezza della questione prospettata dalla parte
privata, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, secondo comma
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
suddetto articolo, "nella parte in cui non qualifica diversamente il
soggetto in relazione al quale interviene estinzione del reato per
morte prima della condanna";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel
definire colui che beneficia dell'estinzione del reato come "reo",
qualificherebbe lo stesso come "persona penalmente responsabile";
che, al contrario, "reo" dovrebbe essere soltanto colui che ha
subito una condanna per un fatto previsto dalla legge come reato;
che risulterebbe "una discrasia" nel sistema penale fra gli artt.
150 e 171, che qualificano "reo" anche chi non è stato condannato o
chi è morto dopo la condanna, e l'art. 133 del codice penale che
definisce "reo" colui nei cui confronti è stato formulato un
giudizio di colpevolezza;
Considerato che è stata riproposta (dopo la decisione di questa
Corte n. 35 del 1965) la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 150 del codice penale, "nella parte in cui non qualifica
diversamente il soggetto in relazione al quale interviene
l'estinzione del reato per morte prima della condanna", perché se ne
assume il contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
atteso che nei confronti di tale soggetto manca quel giudizio di
colpevolezza che è invece richiesto dall'art. 133 del codice penale
per disporre e graduare la sanzione penale;
che, tuttavia, manca la motivazione sulla rilevanza della
questione nel giudizio a quo;
che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 150 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte