Ordinanza n. 210/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altro, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, con ricorso del 10 novembre 1997 al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, alcuni insegnanti di educazione
musicale presso scuole medie statali - immessi in ruolo a seguito di
concorsi a cui avevano potuto partecipare in quanto erano in
possesso, in alternativa alla laurea (in lettere o in disciplina
delle arti, musica e spettacolo), del diploma di pianoforte
principale rilasciato da Conservatori musicali di Stato, oltre che di
altro diploma rilasciato da istituto di istruzione secondaria -
contestavano il mancato riconoscimento del diritto al riscatto del
periodo di studi compiuto presso tali Conservatori (o almeno degli
ultimi cinque anni di tale periodo);
che i ricorrenti eccepivano, inoltre, l'incostituzionalità
dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), per contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione;
che il TAR, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta il
21 luglio 1999, ha ritenuto di non poter accogliere allo stato le
domande principali formulate dai ricorrenti ed ha sollevato questione
di legittimità costituzionale del suddetto art. 13, primo comma, in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo la questione è rilevante nel
giudizio, in quanto dal suo accoglimento dipende, a sua volta, la
possibilità di accogliere le domande dei ricorrenti, e non è
manifestamente infondata, alla luce delle numerose pronunce della
Corte costituzionale in materia di riscatto, ai fini pensionistici,
dei periodi di studi, di natura universitaria o postsecondaria,
necessari per il conseguimento di un diploma che sia richiesto come
condizione per l'ammissione a determinati posti o per la progressione
in carriera;
che, essendo questo - a giudizio del TAR - il caso del
diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori
musicali di Stato, la norma impugnata, sia pure solo per il periodo
anteriore al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. 30
aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), determinerebbe
un'ingiustificata "disparità di trattamento per la parte
(evidentemente) non coincidente e (eventualmente) sovrapposta alla
durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di
scuola secondaria di secondo grado";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata;
che, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza di
discussione, la difesa erariale rileva come, successivamente
all'ordinanza di rimessione, sia stata approvata la legge 21 dicembre
1999, n. 508, che ha riformato i Conservatori di Stato e le altre
istituzioni di alta formazione artistica e musicale e che ha
previsto, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi,
l'equiparazione dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli di
livello universitario: pertanto l'Avvocatura chiede che la Corte
disponga la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della presente questione;
che, in via alternativa, l'Avvocatura dello Stato chiede che
la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto i
diplomi rilasciati dai Conservatori di Stato, diversamente da quelli
di tipo artistico, sarebbero di per sé sufficienti per l'ammissione
ai concorsi per la docenza di ruolo di educazione musicale, sia nelle
scuole medie, sia in quelle superiori, senza che sia necessario il
possesso di un ulteriore titolo di istruzione secondaria di secondo
grado. Perciò, benché in luogo dei suddetti diplomi ne siano
ritenuti idonei anche altri, rilasciati al termine di corsi
universitari (come la laurea in lettere ad indirizzo musicologico,
quella in discipline delle arti, musica e spettacolo o il diploma di
paleografia e filologia musicale), la comune progressione di carriera
prevista per gli insegnanti laureati e per quelli diplomati non
esigerebbe necessariamente uniformità di trattamento nelle
possibilità di riscatto dei percorsi curricolari seguiti da ciascun
docente. Anche perché per accedere ai corsi svolti dai Conservatori
musicali sarebbe sufficiente la promozione alla quinta elementare (ai
sensi del r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, al quale il testo unico
delle leggi sull'istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 fa
rinvio), in ragione delle giovane età consigliata per intraprendere
gli studi musicali. Mentre, per iscriversi agli altri corsi di studi
oggetto di precedenti pronunce additive della Corte costituzionale in
materia di riscatto pensionistico, sarebbe richiesto il possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (così, ad
esempio, per i corsi quadriennali dell'Accademia di belle arti);
che pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, i principi
stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di
riscattabilità dei periodi di studi non sarebbero applicabili al
caso di specie, relativo ad un corso che pare difettare della natura
postsecondaria, equiparabile a quella universitaria.
Considerato che il TAR del Lazio, con ordinanza del 21 dicembre
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), nella parte in cui non consente il riscatto ai fini
pensionistici del periodo di studi svolto presso i Conservatori
musicali per il conseguimento del diploma di pianoforte principale;
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata
in vigore la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati), che ha riordinato i Conservatori di musica e le
altre istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevedendo
le condizioni per l'equiparazione, ai fini dell'ammissione ai
pubblici concorsi, dei titoli di studio da essi rilasciati a quelli
di livello universitario e disciplinando anche il regime di validità
dei diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge;
che, pertanto, è necessario che il giudice a quo riesamini
la rilevanza della questione, alla luce della nuova normativa,
nonché della circostanza che il corso di pianoforte principale fino
ad oggi poteva essere intrapreso e concluso prima del conseguimento
di un diploma di istruzione secondaria superiore od anche a
prescindere dallo stesso;
che il TAR del Lazio dovrà altresì considerare quanto
statuito da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 52 del
2000, successiva all'ordinanza di rimessione, che nel dichiarare
l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente
il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni
corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi svolti presso
istituti o scuole riconosciuti di livello universitario o
postsecondario ha ribadito che, nell'attuale assetto normativo,
l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi è
irragionevole solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il corso di studi abbia natura universitaria o postsecondaria (per
cui ad esso possa accedersi solo previo conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma sia
richiesto per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento
di determinate funzioni o per la progressione in carriera.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte