Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Eguaglianza (principio di) - In genere - Violazione - Condizioni - Disciplina ingiustificatamente diversa di situazioni omogenee. (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato). (Classif. 092001).
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente: S. 165/2020 - mass. 43304 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La norma censurata - nel dettare per i militari una peculiare disciplina, che diverge in modo significativo e più favorevole da quella parallela per gli impiegati civili - non è irragionevole, né viola il principio di eguaglianza. Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione osta infatti, di per sé, alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis e le situazioni non sono assimilabili, poiché, ancora oggi, persiste la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. ( Precedenti: S. 225/2014 - mass. 38117; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 131/2009 - mass. 33422 ).
Riguarda ancheart. 32 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Previdenza - In genere - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e della sua proporzionalità al servizio prestato - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 190001).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. Il corso di studi di laurea è estraneo all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale, e la disciplina del riscatto del periodo di studi universitari non rientra nell'ambito di tutela previdenziale cui si riferisce l'art. 38 Cost. né è leso il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché da un lato è competenza del legislatore prevedere le diverse forme di incentivazione alla formazione culturale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dall'altro è tautologica e assertiva l'affermazione del rimettente secondo cui il beneficio accordato dall'art. 32 favorirebbe la propensione ad accedere all'impiego militare presso l'Arma dei carabinieri a scapito dell'impiego civile presso la Polizia di Stato. ( Precedenti: O. 168/1995 - mass. 21424; O. 847/1988 - mass. 13770 ).
Riguarda ancheart. 32 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Impiego pubblico - Trattamento di quiescenza dei dipendenti dello stato - Riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - Periodi di studio presso l'accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore - Esclusione della loro riscattabilità, quando il relativo diploma o titolo di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni - Necessaria applicazione di principi già affermati con precedenti decisioni - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto degli artt. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l'omessa previsione della riscattabilita' di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) - il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore), b) - il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell'ambito della discrezionalita' di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera piu' elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); e che, pertanto, l'incentivazione dell'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l'illegittimita' costituzionale (gia' dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell'Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa Accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturita', per l'ammissione in servizio di ruoli nella pubblica amministrazione. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilita', ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da universita', ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l'assegnazione ai posti di insegnante di "sostegno", tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione per l'adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale, argomentando dagli artt. 2, 3, 24, comma primo, e 38, comma terzo) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap costituiscono un requisito per l'utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione. - S. nn. 218/1984, 215/1987, 104/1990, 535/1990, 112/1996.
sentenza 52/2000massima n. 25147 Riguarda ancheart. 2-incombinatodisposto d.lgs. 184/1997
Previdenza e assistenza - Pensioni - Riscatto, a fini di quiescenza, di periodi di studi universitari o di natura post-secondaria - Esclusione del riscatto di studi compiuti presso i conservatori musicali di stato (per il diploma di pianoforte principale) - Sopravvenuta nuova normativa con riordinamento anche dei conservatori di musica - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della sopravvenuta legge 21 dicembre 1999, n. 508 e della sentenza della Corte n. 52/2000, successiva all'ordinanza di rimessione - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi svolto presso i Conservatori musicali, per il conseguimento del diploma di pianoforte principale. A.M.M.
PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA LEGALE DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DEI CORSI SPECIALI DI PERFEZIONAMENTO - CONDIZIONI - DIVIETO DI RISCATTO DI TALE PERIODO IN ASSENZA DI UN NESSO DI STRUMENTALITA' DEL DIPLOMA DI LAUREA, AI FINI DELLA IMMISSIONE IN SERVIZIO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA, GESTITA DALL'INPS - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - nella parte in cui consente, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento solo ai dipendenti civili ai quali sia richiesto, come condizione necessaria per l'immissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione - in quanto, posto che la discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alla peculiarita' della disciplina riguardante i dipendenti statali rispetto a quella che concerne, invece, i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS - per i quali ultimi il riscatto della laurea senza condizioni si spiega con la particolare configurazione del rapporto di lavoro subordinato, nel quale, di norma, il nesso del titolo di studio con la specifica attivita' svolta dal dipendente e' rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro, mentre la corrispondenza tra titolo di studio e funzioni svolte costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della P.A. per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici - non sussiste quella omogeneita' di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata dal legislatore, in ordine alle condizioni che legittimano il riscatto del periodo relativo al corso di laurea (o di specializzazione). - Circa l'ambito di discrezionalita' spettante al legislatore in materia di contributo di riscatto, cfr., 'ex multis', S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; sulle condizioni che legittimano il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, v., tra le altre, S. nn. 27/1992, 275/1993, 208/1995, 20/1996. V., altresi', S. nn. 426/1990, 535/1990, 280/1991, nonche' S. nn. 44/1988, 1016/1988, 163/1989, 133/1991, 257/1991. red.: G. Leo
PENSIONI - MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO - RISCATTO DEL PERIODO DI STUDI UNIVERSITARI - GRATUITA' - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI IN S.P.E. DELLE FORZE ARMATE NONCHE' ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha gia' affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosita' di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalita' che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinita' o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorita' del limite di eta' pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), e' da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 32 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - DURATA DEI CORSI DI PREPARAZIONE E RECLUTAMENTO TENUTI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INGIUSTIFICATA ESCLUSIONE, DATA LA ORA RICONOSCIUTA EQUIVALENZA DI ESSI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM, E LA LORO PREVISTA NECESSITA' PER L'AMMISSIONE IN SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Con l'art. 5, nono comma, d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, i corsi di preparazione tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono riconosciuti equivalenti ai corsi di specializzazione post-laurea tra i requisiti culturali di accesso ad una determinata qualifica funzionale. Conseguentemente nei limiti di applicabilita' dello ius superveniens, il superamento di tali corsi ha ora acquisito la qualita' di condizione necessaria per l'accesso in servizio, in quanto parificato a quello di un corso di specializzazione post-universitario, ove il titolo finale di quet'ultimo (secondo la normativa vigente) sia gia' richiesto come requisito per tale accesso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui non comprende tra i periodi di tempo ammessi al riscatto quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, limitatamente alle ipotesi in cui il superamento di detti corsi sia richiesto come "condizione necessaria per l'ammissione in servizio". V., per caso analogo, anche la sent. n.535/1990.
PENSIONI - IMPIEGATI DELLO STATO - PERIODI E SERVIZI RISCATTABILI A FINI PENSIONISTICI - CORSI DI RECLUTAMENTO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
I corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati della settima ed ottava qualifica funzionale nelle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, costituiscono una forma di reclutamento di pubblici impiegati alternativa a quella dell'ordinario concorso, e non possono quindi annoverarsi tra i corsi il cui titolo finale e' richiesto come condizione imprescindibile per l'ammissione in servizio; non e' percio' irragionevole che la loro durata legale sia esclusa dal novero dei periodi riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092). - S. nn. 128/1981, 44/1988, 765/1988 e 1016/1988, 163/1989; v. anche S. n. 218/1984, O. n. 847/1988; nonche' (sull'art. 97 Cost.), S. nn. 1130/1988 e 21/1989.
PENSIONI - PRECLUSIONE AL RISCATTO (PER LA PENSIONE STATALE) DEI CORSI CHE SI CONCLUDONO CON DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO NECESSARIO ALL'AMMISSIONE IN SERVIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - d.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 13, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilita' di riscattare, ai fini della pensione statale, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di perfezionamento per il conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio e per l'ammissione ai quali sia richiesto un diploma di scuola media superiore. La prospettata situazione non puo' essere infatti posta a confronto con la riscattabilita' degli studi universitari o post-universitari la quale, oltre a non essere omogenea, rappresenta un'agevolazione discrezionalmente accordata dal legislatore.
PENSIONI - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - CONTRIBUTO DI RISCATTO DEL PERIODO DI STUDI UNIVERSITARI - DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ULTERIORE CONTRASTO CON GLI ARTT. 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - AMBITO DIDISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 13, PRIMO COMMA. LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 14. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 35, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA.
La discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarita' dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalita' e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficolta', rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilita' non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosita' del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.
Riguarda ancheart. 14 legge 177/1976
PENSIONI - SERVIZI RISCATTABILI - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E DI PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
L'equiparazione della misura del contributo di riscatto a quella della ritenuta in conto entrate Tesoro applicata ai fini del trattamento di quiescenza del personale statale, sebbene ricorrente in numerosi casi, non costituisce una regola costante ed inderogabile, la difformita' dalla quale concreti di per se' un'ingiustificata disparita' di trattamento, dovendosi riconoscere al legislatore, negli ovvi limiti della razionalita', un ambito di discrezionalita' non solo nello scegliere i periodi o servizi da ammetterre a riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte. (Nella specie, alla stregua di tale principio, e' stata riconosciuta la legittimita' della mancata equiparazione suddetta, ai fini del riscatto di periodi di iscrizione ad albo professionale e di pratica per in conseguimento dell'abilitazione professionale, rilevandosi la razionalita' di tale scelta del legislatore anche alla stregua della circostanza che la piu' alta misura del contributo dovuto per tale riscatto, rispetto a quella fissata con riferimento al periodo di studi universitari ed affini, si giustifica con la considerazione che l'attivita' di studio ammessa a riscatto comporta un ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa, mentre quella professionale si concreta nello svolgimento di un lavoro, come tale suscettibile di rimunerazione e di autonoma tutela assicurativa).