Ordinanza n. 211/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 25d.lgs. 342/1999
citata
- art. 24Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 25legge 142/1992
- art. 1legge 142/1992
- art. 25legge 128/1998
- art. 38legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 relativo alla validità ed
efficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi dovuti ad istituti di credito, promosso dal
Tribunale di Brindisi con ricorso depositato il 1° dicembre 1999 ed
iscritto al n. 136 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ricorso datato 26 novembre 1999 e depositato il
1° dicembre 1999 il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della
Repubblica, a seguito della emanazione dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia);
che questa disposizione aggiunge alla disciplina delle
valute, dettata dall'art. 120 dello stesso testo unico, quella
relativa alle modalità di calcolo degli interessi e prevede, con il
comma 2, che il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che
nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori; inoltre il comma 3, che
costituisce oggetto del conflitto di attribuzione, dispone che le
clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci
fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto
della delibera stessa che stabilirà altresì le modalità e i tempi
dell'adeguamento; in difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;
che il giudice ricorrente ritiene che, emanando l'art. 25,
comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, il Governo abbia
esercitato poteri di natura giurisdizionale, riservati in via
esclusiva al potere giudiziario, e chiede che la Corte annulli tale
disposizione, in quanto viziata da incompetenza assoluta;
che, secondo lo stesso giudice, la disposizione denunciata
eccederebbe i criteri ed i limiti temporali della delega legislativa,
concessa al Governo con l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992,
n. 142 e con l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
indicati nel preambolo del decreto legislativo n. 342 del 1999 come
base della delegazione legislativa;
che il giudice ricorrente ritiene che l'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 342 del 1999 abbia violato funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (art. 24, 101,
102, 104 della Costituzione), perché tale disposizione non avrebbe
il carattere di norma generale ed astratta ma sarebbe invece diretta
ad incidere su situazioni concrete: stabilendo la validità e
l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale
contenute nei contratti stipulati in passato dalle banche, essa si
sostituirebbe alla funzione giurisdizionale nel dirimere il
contenzioso in atto fra banche e clienti sulla validità di tali
clausole.
Considerato che il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo in
relazione all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342, che disciplina la validità ed efficacia delle clausole
relative alla maturazione di interessi sugli interessi nell'esercizio
dell'attività bancaria, per i contratti anteriori alla delibera del
CICR che stabilisce modalità e criteri di produzione degli interessi
sugli interessi;
che la Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio
e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile in quanto
esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza" (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87);
che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato è posto a garanzia dell'ordine costituzionale delle
competenze (art. 38 della legge n. 87 del 1953), mentre il mezzo che
il giudice ha normalmente per sottoporre la legge al controllo di
costituzionalità è il giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (sentenze n. 457 del 1999 e n. 409 del 1989); sicché
è da escludere che possa essere sollevato conflitto quando, come nel
caso in esame, la legge detta una disciplina destinata a trovare
applicazione in giudizio e che può, proprio nel corso di un
giudizio, essere denunciata in via incidentale dal giudice, perché
ne sia verificata la legittimità costituzionale (ordinanza n. 398
del 1999);
che, pertanto, il conflitto sollevato dal Tribunale di
Brindisi è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte