Ordinanza n. 212/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
- art. 1legge 413/1989
- art. 1d.P.R. 761/1979
usata come parametro
citata
- art. 15legge 477/1973
- art. 10legge 477/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con
ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Pisano Francesco
contro la Regione Calabria ed altra, iscritta al n. 722 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento promosso dal dott. Francesco Pisano,
Direttore Amministrativo Capo Servizio presso la U.S.L. 19 di
Chiaravalle Centrale, avverso il provvedimento con il quale il
CO.RE.CO. aveva annullato la delibera della predetta U.S.L. di
trattenimento in servizio del ricorrente fino al compimento del
settantesimo anno di età, il T.A.R. della Calabria, con ordinanza
del 18 aprile 1991 (R.O. n. 722 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui dette norme non prevedono
anche per il personale delle Unità Sanitarie Locali avente qualifica
dirigenziale l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 15,
secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 ed all'art.
10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,
che prevedono il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno
di età del personale ivi contemplato per conseguire il massimo della
pensione;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, siccome
prive di razionalità e determinatrici di ingiustificata disparità
di trattamento, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione e,
inoltre, violerebbero l'art. 38, secondo comma, della Costituzione,
in quanto non assicurerebbero ad una categoria di lavoratori un
adeguato trattamento previdenziale e di fine rapporto;
che nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1991, ha
già dichiarato non fondata analoga questione, in base al principio
per cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è
configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti,
di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno
per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo
la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte
dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle
ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per
ciascuna di esse (v. anche ord. n. 98 del 1992);
che non sono dedotti argomenti o motivi nuovi per una diversa
decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e
dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decretolegge 27 dicembre
1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte