Ordinanza n. 213/1990
Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 39/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini
delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989
dal TAR del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor
Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il TAR del Veneto ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 - in riferimento all'art. 10,
terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, prevedendo
l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della
relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il
Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della
reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi,
agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;
Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte
costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio
1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini
extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in
Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga
alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto
si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale da parte del giudice
rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte