Ordinanza n. 213/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e
519 del codice di procedura penale, come richiamati dagli artt. 563 e
567 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre
1991 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di
Bolzan Francesco, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Treviso, nel procedimento penale a
carico di Bolzan Francesco, con ordinanza del 3 ottobre 1991 (R.O. n.
704 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 446, 516, 519 c.p.p., come richiamati dagli artt. 563 e
567 c.p.p., nella parte in cui non prevedono per l'imputato la
possibilità di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli
artt. 444 e segg. c.p.p., nel caso di modifica della imputazione nel
corso dell'istruttoria dibattimentale;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, risultando
ingiustamente discriminata la posizione degli imputati che nel corso
del dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi da
quelli di cui all'originario capo d'imputazione;
b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la
compressione del diritto di difesa del quale è esplicazione la
facoltà di avvalersi dei riti speciali previsti dall'ordinamento;
c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché
verrebbero frustrate le finalità speciali preventive della pena che
trovano concreta attuazione nel riconoscimento all'imputato della
facoltà di ricorrere al patteggiamento;
che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione
rilevando che la peculiarità del rito di cui agli artt. 444 e segg.
c.p.p. consiste nell'applicazione di una pena concordata dalle parti
quale corrispettivo della rinuncia al dibattimento e che rientra tra
le valutazioni sulle quali si fonda la scelta del rito la evenienza
della modificazione dell'imputazione a seguito della istruttoria
dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale
penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova;
Considerato che il rito speciale di cui agli artt. 444 e segg.
c.p.p. ha come peculiarità, in stretto collegamento, la rinuncia da
parte dell'imputato al dibattimento con l'assunzione del conseguente
rischio e la concessione del beneficio della riduzione della pena
quale incentivo per la scelta del detto rito;
che il termine per avanzare la domanda di applicazione della
pena su richiesta delle parti è logicamente individuato nella
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dopo la
quale non sarebbero più giustificati i benefici concessi
all'imputato né dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il
dibattimento, né dalle scelte fatte dall'imputato, e non
risulterebbe realizzata la finalità dell'istituto di assicurare la
rapida definizione del maggior numero di processi (sentt. nn. 277 e
593 del 1990; ordd. n. 355 e 421 del 1990);
che, come ha osservato l'Avvocatura Generale dello Stato,
rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai
fini della determinazione alla scelta del rito la evenienza della
modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria
dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale
penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova,
mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi
sufficienti per la formulazione dell'accusa e il rinvio al giudizio;
che in tale situazione non sussiste la denunciata disparità di
trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento
e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni
non omogenee; non è compresso il diritto alla difesa e non risultano
frustrate le finalità della pena non connesse al c.d.
patteggiamento;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura
penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563
e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso
di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria
dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richiedere
l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte