Ordinanza n. 213/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 4legge 232/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1997
dal pretore di Firenze, il 30 dicembre 1996 dal pretore di Chieti e
l'11 febbraio 1998 dal pretore di Grosseto, rispettivamente iscritte
ai nn. 286 e 824 del registro ordinanze 1997 ed al n. 205 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 23 e 41 - prima serie speciale - dell'anno 1997 e n.
14 - prima serie speciale - dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Anzellini Antonio, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Eugenio Cavallucci per Anzellini Antonio.
Ritenuto che, nel corso del giudizio di merito, seguito alla fase
di urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di
declaratoria di insussistenza del debito del ricorrente nei confronti
del Ministero dell'interno, relativo alla somma corrispondente ad
un'annualità dell'assegno mensile di assistenza, già percepito
dallo stesso ricorrente quale invalido civile con riconoscimento di
inabilità lavorativa, e revocatogli per non avere egli ottemperato
al disposto dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), l'adito pretore di
Firenze, con ordinanza emessa in data 26 febbraio 1997 (R.O. n. 286
del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della predetta norma, nella parte in cui essa stabilisce che "nel
caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il
godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne
dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i
ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa";
che il giudice a quo premesso che la questione non potrebbe
considerarsi superata per effetto della sentenza di infondatezza
della Corte n. 382 del 1996, relativa alla medesima norma, che
concerneva la particolare fattispecie dell'avvenuta rinuncia alla
provvidenza di cui si tratta, con adesione alla revoca, ha osservato
che tale norma prevederebbe sostanzialmente la irrogazione di una
sanzione, tra l'altro di rilevante entità, specialmente se
rapportata alla situazione economica dell'interessato, che non
troverebbe alcuna giustificazione in un comportamento colposo a lui
ascrivibile, e che, per la sua efficacia intimidatoria, finirebbe per
imporre la definitività dell'accertamento eseguito in sede di
revisione, inibendo ogni iniziativa diretta alla verifica del
provvedimento amministrativo, determinandosi in tal modo la
violazione del principio del libero esercizio del diritto di difesa,
garantito dall'art. 24 della Costituzione, e del diritto al
mantenimento ed all'assistenza in caso di inabilità al lavoro e di
mancanza dei mezzi di sussistenza, che trova tutela nell'art. 38
della Costituzione;
che, inoltre, la norma de qua si porrebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di
trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi di revoca a seguito di
revisione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, non gravate
dalla inibitoria denunciata;
che nel giudizio si è costituita la parte privata del
procedimento a quo che ha richiesto la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, svolgendo argomentazioni
adesive a quelle riferite, cui ha aggiunto, sotto il profilo della
denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rilievo
secondo il quale la disciplina di cui si tratta sottopone a
ripetizione tutti i ratei versati nell'anno precedente
l'accertamento, a prescindere dalla verifica relativa al momento
della effettiva diminuzione del grado di invalidità;
che il pretore di Chieti, con ordinanza emessa il 30 dicembre
1996, pervenuta alla Corte l'11 novembre 1997 (R.O. n. 824 del 1997),
ha sollevato la medesima questione, in riferimento, oltre che ai
parametri già indicati, anche all'art. 2 della Costituzione, sotto
il profilo della violazione del principio della solidarietà sociale;
che la stessa questione è stata altresì sollevata con ordinanza
emessa l'11 febbraio 1998 (R.O. n. 205 del 1998), dal pretore di
Grosseto, il quale ha denunciato il contrasto della norma impugnata
con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, aggiungendo ai rilievi
già riferiti il sospetto di disparità di trattamento tra colui che,
trovandosi nella situazione descritta dalla norma di cui si tratta,
sia sottoposto all'onere di ripetizione, e chi sia in grado di
contestare le conclusioni dell'accertamento di una commissione medica
al fine di conseguire una provvidenza di carattere assistenziale,
senza essere sottoposto all'alea della ripetizione, in quanto
richiedente ex novo la provvidenza stessa;
che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato che, avendo le tre ordinanze ad oggetto questioni
identiche quanto alla norma denunciata, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è stata abrogata per effetto dell'art.
4, comma 3-nonies del d.-l. 20 giugno 1996, n. 232 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
che le ordinanze di rimessione non contengono alcun riferimento
alla citata nuova regolamentazione della materia, in particolare
omettendo di motivare in ordine alla persistente rilevanza delle
questioni sollevate, alla luce di eventuali, perduranti effetti della
norma impugnata, pur abrogata;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 38 e 3 della
Costituzione, dal pretore di Firenze; in riferimento agli artt. 24,
38, 3 e 2 della Costituzione, dal pretore di Chieti; in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Grosseto,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte