Ordinanza n. 214/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 35d.P.R. 761/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 31 maggio 1993
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 3 ordinanze), il
19 luglio 1993 dal Pretore di Palermo ed il 22 ottobre 1993 dal
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente
iscritte ai nn. 625, 626, 627, 647 e 776 del registro ordinanze 1993
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44,
prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Tarragoni Massimo, Biasini
Gianna, Valeri Romeo, Lanzara Pietro e Pellegrini Luigi, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 31
maggio 1993 (r.o. nn. 625, 626 e 627/93), il TAR del Lazio ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento
agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;
che il giudice a quo, premesso che la norma impugnata, dopo aver
stabilito che "con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere
un unico rapporto di lavoro", impone ai medici che abbiano più di un
rapporto, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario di
far cessare tale situazione di incompatibilità entro il 31 dicembre
1992, censura la norma medesima sotto i seguenti profili:
a) violazione del principio di eguaglianza, "perché - non
prevedendo garanzia di sorta per il rapporto convenzionato - riserva
trattamenti irragionevolmente differenziati ad esercenti la
professione sanitaria che, essendo nella pari condizione di titolari
degli stessi due rapporti di collaborazione con il Servizio sanitario
nazionale, optino in forza della medesima legge gli uni per il
rapporto dipendente e gli altri per il rapporto convenzionato";
b) violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, "perché,
generando di fatto una grave e repentina disarmonia di trattamento
normativo e retributivo tra le due categorie di medici di cui al
precedente punto, toglie in concreto - pur formalmente attribuendola
- ogni possibilità di scelta ai medici che, in forza della legge n.
833 del 1978, sono titolari dei citati due rapporti di collaborazione
lavorativa con il Servizio sanitario nazionale";
c) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per
difetto di ragionevolezza, in quanto: 1) il d.l. n. 384 del 1992
(convertito in legge n. 438 del 1992) ha sospeso fino al 31 dicembre
1993 la possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il
collocamento in quiescenza, con la conseguenza che il medico in
condizioni di incompatibilità avrebbe dovuto operare la sua scelta
senza avere in concreto la possibilità di accedere alla pensione; 2)
l'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 ha sancito l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi
adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria entro
120 giorni dal 1 gennaio 1993 (con eventuale intervento sostitutivo
delle regioni), con la conseguenza che i medici si sono visti imporre
l'opzione entro il termine del 31 dicembre 1992, laddove il
legislatore ha introdotto solo successivamente norme che erano
imprescindibili per il corretto orientamento della opzione medesima;
che si sono costituite le parti private Tarragoni, Biasini e
Valeri, ricorrenti nei giudizi a quibus, concludendo per
l'accoglimento della questione;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito l'inammissibilità della
questione relativamente alle ordinanze nn. 626 e 627/93 (in quanto il
TAR avrebbe "travisato i fatti di causa", la cui esatta ricostruzione
condurrebbe alla irrilevanza della questione ai fini della
decisione), e, nel merito, ha concluso per l'infondatezza della
questione medesima sotto tutti i profili;
che, con ordinanza del 19 luglio 1993 (r.o. n. 647/93), il
Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del
1991, "in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui
non appresta al personale medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo
pieno qualora intenda far cessare in questo modo la situazione di
incompatibilità del doppio rapporto di lavoro, ed all'art. 32 della
Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al
sistema della tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo";
che si è costituita la parte privata Pietro Lanzara, ricorrente
nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'inammissibilità (per assoluta carenza di
motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, per l'infondatezza
della questione;
che, infine, con ordinanza del 22 ottobre 1993 (r.o. n. 776/93),
il TAR della Calabria ha sollevato anch'esso questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge
n. 412 del 1991, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della
Costituzione, "nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità, per
il personale addetto al Servizio sanitario nazionale, allo
svolgimento di attività lavorativa presso strutture private
convenzionate con lo stesso Servizio sanitario nazionale";
che si è costituita la parte privata Luigi Pellegrini,
ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della
questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
che in prossimità della camera di consiglio hanno depositato
memoria aggiuntiva i dottori Tarragoni, Biasini, Valeri e Pellegrini
(r.o. nn. 625, 626, 627 e 776/93), insistendo, previa istanza di
rimessione delle cause in pubblica udienza, per l'accoglimento della
questione;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o
strettamente connesse, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, in ordine alle questioni sollevate dal TAR del Lazio (r.o.
nn. 625, 626 e 627/93), deve innanzitutto respingersi l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la
ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo non può
essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte;
che, nel merito, questa Corte, con sentenza n. 457 del 1993, ha
già avuto modo di affermare che il legislatore, nel dettare l'art.
4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, ha inteso sancire con
rigore il principio di unicità del rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale, avendolo ritenuto particolarmente
valido al fine di soddisfare l'esigenza, costituzionalmente protetta,
di restituire massima efficienza ed operatività alla rete sanitaria
pubblica, e che appare altresì conforme a detta finalità l'aver
voluto incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente;
che, ciò premesso, si è in sintesi ritenuto che il fatto che
la norma impugnata non preveda, per il medico che opti per la
conservazione del rapporto di natura convenzionale, specifiche
garanzie (in ordine, particolarmente, al trattamento retributivo) non
viola gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, anche perché la
situazione in cui il medico si verrà a trovare è comunque frutto di
una sua libera scelta, che tale resta pur in presenza di elementi di
diversità tra le due alternative, naturalmente collegati alle
differenti caratteristiche sostanziali dei due tipi di rapporto di
lavoro;
che, pertanto, delle questioni sollevate dal TAR del Lazio vanno
innanzitutto dichiarate manifestamente infondate quelle sopra
indicate sub a) e b), non presentando profili nuovi rispetto a quelli
esaminati con la citata pronuncia n. 457 del 1993;
che, per quanto riguarda la questione di cui al punto c), deve
osservarsi, da un lato, che la sospensione del diritto di accedere
alla pensione fino al 31 dicembre 1993 (disposta - in via generale -
con il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992), anche se può
aver in concreto costituito un fattore di influenza sull'esercizio
dell'opzione, certamente non determina di per sé alcuna
irragionevolezza della norma impugnata; dall'altro, che la
circostanza che l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi
adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria
dovesse essere adempiuto - ai sensi dell'art. 4, punto 10, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 - entro 120 giorni dal 1 gennaio
1993 (mentre il termine per effettuare l'opzione era fissato al 31
dicembre 1992) ugualmente non integra alcuna irrazionalità della
norma censurata, sia perché non può comunque aver determinato una
coartazione della scelta, sia tenuto conto del rilievo che il
menzionato obbligo di garantire gli spazi idonei allo svolgimento
della libera attività professionale all'interno delle strutture
delle u.s.l. (o, in subordine, all'esterno, mediante convenzioni) non
è stato certo introdotto per la prima volta nel 1992 (cfr., ad es.,
l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761);
che, pertanto, anche la questione sub c) va dichiarata
manifestamente infondata;
che, passando alla questione sollevata dal Pretore di Palermo
(r.o. n. 647/93), anch'essa - respinta l'eccezione di
inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la rilevanza
della questione emerge sufficientemente dal tenore dell'ordinanza -
va dichiarata manifestamente infondata, poiché non presenta profili
nuovi rispetto a quelli esaminati (anche in riferimento all'art. 32
della Costituzione) dalla citata sentenza n. 457 del 1993;
che, infine, deve parimenti dichiararsi manifestamente infondata
la questione sollevata dal TAR della Calabria (r.o. n. 776/93), in
quanto la stessa, già sollevata dal TAR medesimo in termini
identici, è stata dichiarata non fondata con la più volte
menzionata sentenza n. 457 del 1993, essendosi ritenuto, in sintesi,
che, data la peculiarità della natura e delle funzioni delle
istituzioni sanitarie private convenzionate, la norma impugnata
costituisce frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale
di politica sanitaria, ispirata dall'intento di assicurare la massima
efficienza e funzionalità all'organizzazione sanitaria pubblica, con
conseguente esclusione della violazione di tutti i parametri
invocati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35
e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, dal Pretore di Palermo e
dal TAR della Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte