Ordinanza n. 214/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 537/1993
- art. 1d.lgs. 509/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33,
lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con
ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal pretore di Modena sul ricorso
proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'Opera nazionale
assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta al n. 795 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47 - prima serie speciale - dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed altri e
dell'ONAOSI, nonché gli atti di intervento della Cassa nazionale del
Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri,
Giampaolo Rossi per l'ONAOSI, Massimo Luciani per la Cassa nazionale
del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A.
e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici
veterinari, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, avevano
agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e
contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei
sanitari italiani (ONAOSI) a partire dal 1 gennaio 1995 (data di
privatizzazione dell'Ente), proponendo conseguente domanda di
restituzione delle somme già versate - il pretore di Modena, con
ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma,
anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI,
l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente;
che il rimettente, osservato come "l'esistenza stessa della
normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti"
rendendo rilevante la questione, prospetta l'eventualità di una
liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della
mancanza di una garanzia finanziaria statale, nonché il rischio di
lasciare insoddisfatte le aspettative degl'iscritti; e da ciò deduce
che sarebbe necessario rendere volontaria l'adesione, e dunque il
contributo, volto a finanziare un sistema posto a tutela di un
interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;
ch'egli rileva inoltre come nella disciplina dell'ONAOSI siano
state in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e
strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel quinto
comma dell'art. 38 della Costituzione: da una parte, infatti, si è
prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre dall'altra
è stato mutuato il regime dell'obbligatorietà della contribuzione,
caratteristico delle forme previdenziali pubbliche;
che, da ultimo, il pretore rimettente censura l'adozione di un
regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non
idoneo a fornire garanzie di corrispondenza tra volontà degli
iscritti e volontà dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso
delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai
sanitari mediante la costituzione di associazioni similari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente
eccependo l'inammissibilità della questione, per essersi il pretore
limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo
nel merito per la declaratoria d'infondatezza, sulla base
dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV;
che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed alcuni
dei ricorrenti nel giudizio a quo depositando altresì memorie
aggiuntive;
che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della
questione, per la mancanza di una qualunque argomentazione circa
l'oggetto del giudizio e l'omessa indicazione certa delle norme
denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria
d'infondatezza della questione, anche in ragione del proprio
perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica
finalità previdenziale e al mancato completamento del processo di
privatizzazione;
che i ricorrenti, premessa un'ampia narrativa sull'evoluzione
storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il
sistema della previdenza complementare e l'attuale disciplina
dell'ONAOSI, osservando come in entrambi i casi sia prevista la
possibilità di liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per
la prima vige la regola della volontarietà della contribuzione;
che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di
precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del
1995, poiché riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il
carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza a
favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso
di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a
favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in genere), o si
vuole sgravare lo Stato da una responsabilità finanziaria,
configurando allora l'ente come gestore di una previdenza libera,
oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla
collettività, ed allora si deve tener fermo l'obbligo contributivo
garantendo la solidarietà finanziaria generale;
che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria
depositata nell'imminenza dell'udienza, la Cassa nazionale del
Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di
ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza
ed assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti
previdenziali privati, nonché, con separato atto, l'ENPAIA;
che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione
sulla premessa che la normativa denunciata è in generale dettata per
la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilità della questione
e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando
la ratio della sentenza n. 248 del 1997;
che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza
pubblica, è stata dichiarata l'inammissibilità di tali interventi.
Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di
attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali,
sono correttamente individuate dal giudice a quo all'origine
dell'intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato
obbligo contributivo;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione, pur attingendo alle
prospettazioni offerte dalle parti, esprime un autonomo iter
argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la
motivazione circa la rilevanza ed a stregua del quale viene
sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione;
che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni
d'inammissibilità;
che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli
appartenenti ad un ordine o ad una categoria professionale in favore
dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste per i
professionisti stessi è già stato da questa Corte scrutinato in
riferimento a molteplici parametri costituzionali;
che, in particolare, si è rilevato come la ratio sottesa ad una
doppia posizione contributiva di per sé pienamente compatibile con
la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 della Costituzione, si
risolva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995);
che, con specifico riferimento alla direttiva di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in cui si
inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha
sottolineato l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli
strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale
ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza
pubblicistica dell'attività svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248
del 1997);
che nella sentenza da ultimo citata si è ritenuta priva di
fondamento la questione concernente profili coincidenti con quelli
prospettati dal pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta
eventualità di un dissesto finanziario, rilevandosi come l'asserita
insufficienza delle garanzie, che in un remoto futuro si paventa
pregiudichi l'erogazione delle prestazioni, non possa fondare il
dubbio di legittimità costituzionale circa l'obbligo contributivo;
che, nella stessa sentenza, si è inoltre sottolineato il
perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale,
idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel
nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione;
che il richiamo a tale principio ed alle finalità della
struttura associativa è valso anche ad escludere la dedotta
violazione dell'art. 18 della Costituzione; né sul punto il
rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo
esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV;
che tra quest'ultimo ente e l'ONAOSI non sussistono diversità di
natura o di finalità aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla
peculiare ratio dell'intervento operato dal legislatore mediante la
delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 537 del
1993, il cui comma 33 ha espressamente accomunato nella sua
previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e che
neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli
onerati di contribuzione e quella dei fruitori delle prestazioni,
così da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte è
come sopra pervenuta;
che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilità, da
parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle
risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione è
chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di
interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e
della Corte dei conti;
che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art. 2
Cost., il cui precetto potrebbe anzi essere evocato in senso
contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate
sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in
tale norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche
i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie
professionali;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,
18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte