Ordinanza n. 214/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma
4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
23 novembre 1998 (n. 2 ordinanze), il 15 marzo 1999, il 23 e il 13
novembre 1998, il 5 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze), il 25
novembre 1998 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di
Napoli, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai
numeri 547, 548, 549, 551, 585, 608, 680, 681, 696, 697 e 698 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 41, 43, 44, 51 e 52, prima serie speciale,
dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con undici ordinanze di
contenuto pressoché identico, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento
complessivo della durata massima della custodia cautelare, possa
essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del
termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta dal
comma 2 dello stesso art. 303, e cioè nel caso in cui, a seguito
dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per
altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di
giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice;
che il giudice remittente, non condividendo le argomentazioni
con le quali questa Corte, nella sentenza n. 292 del 1998, ha
dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" l'identica
questione a suo tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e
affermando di aderire alla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali
della Corte di cassazione in ordine all'efficacia delle decisioni
interpretative di rigetto, ripropone la questione di
costituzionalità negli stessi termini;
che nei giudizi relativi alle ordinanze di remissione
numeri 547, 548, 549, 551, 585, 680, 681, 696, 697 e 698 del 1999 è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata o manifestamente infondata;
Considerato che tutte le ordinanze di remissione, provenienti
dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che,
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
unitariamente;
che l'interpretazione alla quale è pervenuta questa Corte
nella sentenza n. 292 del 1998 è contrastata dal remittente sulla
base del rilievo che la norma secondo cui la durata della custodia
cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 303 del codice di procedura penale
è contenuta nel comma 6 dell'art. 304 sotto la rubrica "Sospensione
dei termini di durata massima della custodia cautelare", sicché solo
nelle ipotesi di sospensione dei termini essa dovrebbe trovare
applicazione;
che una siffatta delimitazione della sfera di operatività
dell'art. 304, comma 6, risponderebbe per di più alla razionalità
intrinseca del sistema;
che identica questione di costituzionalità, sollevata con
numerose ordinanze negli stessi termini, è già stata dichiarata da
questa Corte manifestamente infondata con l'ordinanza n. 429 del
1999, nella quale si è rilevato come la soluzione interpretativa
prospettata dai giudici remittenti non intaccasse la validità degli
argomenti svolti nella sentenza n. 292 del 1998;
che deve essere qui ulteriormente ribadito che l'uso
dell'avverbio "comunque" nell'art. 304, comma 6, cod. proc.
pen. esprime in tutta la sua pregnanza l'idea del carattere assoluto
e non condizionato della imposizione di un termine finale alla
custodia cautelare, con la conseguenza che deve essere ritenuta
costituzionalmente obbligata, in forza del valore espresso
dall'art. 13 della Costituzione, l'interpretazione secondo cui la
custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia
superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase
presa in considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso,
prorogato o sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della
regressione del processo;
che a una diversa considerazione della questione non inducono
orientamenti tra loro contrastanti, anche della Corte di cassazione,
antecedenti e successivi alle citate pronunce di questa Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte