Ordinanza n. 215/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 246Codice di procedura penale
- art. 7legge 330/1988
usata come parametro
citata
- art. 262Codice di procedura penale
- art. 7legge 330/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5
agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza
emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele,
iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari, dopo aver convalidato l'arresto di Pistis Raffaele,
invece di richiedere al giudice istruttore la "conferma" prevista
dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, gli ha
trasmesso gli atti domandandogli di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 5 agosto 1988, n.
330;
che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo
la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre
1988, sollevato, in riferimento agli artt.13, primo e secondo comma,
102, primo comma, 107, terzo comma, e 113 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 246, quarto comma, del codice di
procedura penale, nel testo sostituito dall'art.7 della legge 5
agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice
istruttore confermi la convalida dell'arresto";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,
comunque, non fondata;
Considerato che la questione è stata proposta senza che il
giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7 della
legge 5 dicembre 1988, n. 330, della cognizione in ordine alla
"conferma" del provvedimento di convalida adottato dal pubblico
ministero, il quale si era, anzi, riservato "di esprimere (ai sensi
dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza, che, quindi, il
detto giudice fosse stato chiamato ad applicare la norma di cui si
contesta la legittimità;
che, pertanto, la questione risulta proposta in via meramente
astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del 1983,
n. 146 del 1985, n. 117 del 1987);
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 246, quarto comma, del codice
di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5
agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale nel processo penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma,
107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore
del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte