Ordinanza n. 216/1982
Altra decisione · depositata il 09/12/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 163Codice penale
- art. 11d.l. 99/1974
usata come parametro
citata
- art. 136Codice penale
- art. 164Codice penale
- art. 35legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 cod.
pen., modificato dall'art. 11 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in
legge 7 giugno 1974, n. 220 (Sospensione condizionale della pena),
promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di
Bologna, nel procedimento penale a carico di Montefameglio Livio ed
altri, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1980 il Pretore di Bologna,
nel procedimento penale contro Montefameglio Livio ed altri, imputati
della contravvenzione prevista dall'art. 38 della L. n. 300/1970
(punita alternativamente con pena pecuniaria o detentiva), nonché
della contravvenzione prevista dagli artt. 1 e 2 L. 1369/1960 (punita
colla sola ammenda di Lit. duemila per ogni lavoratore e per ogni
giornata di lavoro di cui sia stato omesso il versamento di contributi
obbligatori), sollevava questione di legittimità costituzionale nei
confronti dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 D.L. 11 aprile
1974, n. 99 conv. in L.7 giugno 1974, n. 220) in relazione all'art. 3
Cost.,
che, in proposito, rilevava l'ordinanza che gli imputati, tutti
incensurati, avrebbero potuto fruire, in caso di condanna, della
sospensione condizionale della pena, pecuniaria o detentiva, irrogando
in relazione al primo capo d'imputazione, se non fossero
contestualmente imputati, nello stesso processo, dell'altra
contravvenzione per la quale, dato il numero di lavoratori e delle
giornate lavorative cui dev'essere riferita, la pena pecuniaria
irroganda, se convertita a norma di legge, priverebbe gl'imputati della
libertà personale per un periodo di tempo superiore ai due anni, colla
conseguenza di rendere inapplicabile la sospensione condizionale anche
alla pena detentiva che fosse irrogata, in ipotesi, per il reato di cui
all'altro capo d'imputazione,
che, sempre ad avviso dell'ordinanza, tale grave conseguenza non è
evitabile, nonostante la sentenza n. 131/1979 di questa Corte che ha
dichiarato costituzionalmente illegittima la norma (art. 136 cod.
pen.) che consentiva, in caso d'inadempienza, la conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva, dato che la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenza 12 aprile 1980 in Giust. pen. 1980, II, 385) ha
deciso che quella pronunzia non spiega effetti sul disposto dell'art.
163 cod. pen., fino a quando non vi sarà stata eventuale specifica
ulteriore pronunzia di questa Corte,
che, conseguentemente, verrebbe per tale modo a verificarsi
manifesta disparità fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono
tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che - come
nel caso in esame - vengono citati in un unico procedimento, dato che,
per il disposto di cui all'art. 164 cod. pen., una precedente condanna
a pena pecuniaria non è invece ostativa alla concessione della
sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio,
che, d'altra parte, osserva il giudice a quo che analoga
disparità, correlata alle condizioni economiche dell'imputato, viene a
verificarsi in ordine all'oblazione: unico istituto che consentirebbe
di superare le denunciate difficoltà in ipotesi di procedimenti
riuniti,
considerato che, però, è frattanto sopravvenuta la L.24 novembre
1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", che ha
depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza
ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda,
che conseguentemente s'impone, da parte del giudice a quo, il
riesame della situazione denunziata alla luce delle norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte