Ordinanza n. 216/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma
terzo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari nel
procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas, iscritta al n. 670
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verona dubita della legittimità
costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura
penale, in relazione agli articoli 25, 3, 101 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice per le
indagini preliminari, il quale - dopo la chiusura di esse - riconosca
la propria incompetenza, dichiarandola con sentenza, debba
trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente anziché a quest'ultimo;
che la questione era sorta a causa di un giro vizioso compiuto
dal procedimento penale (per il reato di emissione di assegni a
vuoto) a carico del Pekarek, in quanto il Procuratore della
repubblica presso la Pretura circondariale di Verona, in data 10
aprile 1990, aveva richiesto l'emissione del decreto penale di
condanna dell'imputato e il giudice per le indagini preliminari,
investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza d'incompetenza
territoriale trasmettendo gli atti al Procuratore della repubblica
presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuto competente, ma
quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva trasmesso,
in data 20 febbraio 1991, gli atti al Procuratore della repubblica
presso la Pretura circondariale di Verona che, a sua volta, aveva
rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al
giudice per le indagini preliminari presso la pretura veronese;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto
della questione perché manifestamente infondata;
Considerato che il giudice remittente ha, egli stesso,
correttamente indicato la soluzione del problema quando ha ipotizzato
la restituzione degli atti al pubblico ministero mittente con
l'esplicita raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di
conflitto di competenza avanti alla Corte di cassazione, così
automaticamente contraddicendo il petitum rivolto a questa Corte,
mirante a una pronuncia additiva con la quale si determini lo stesso
meccanismo stabilito per i casi d'incompetenza per territorio
dichiarata dal giudice di primo grado;
che, pertanto, la pronuncia con la quale il giudice si dichiara,
con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è
vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale
può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le
proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto;
che dunque la questione proposta dal giudice a quo deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 3, 101 e 111
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte