Art. 22 c.p.p. — Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva