Ordinanza n. 216/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 7legge 47/1985
- art. 78legge cost. 1/1963
- art. 68Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo
comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con
ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Trieste nel
procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n. 412 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro, del reato
di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in
riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, per avere
fatto installare, nella sua qualità di proprietaria-committente, in
assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio
liquefatto e relativa recinzione in rete metallica, su una
piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico
di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21
maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli
artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure
sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede
che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio
edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e
n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa
statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;
che identica questione è stata dichiarata infondata con
sentenza n. 178 del 1994 e, quindi, manifestamente infondata con
ordinanza n. 200 del 1994;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett.
f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte