Ordinanza n. 216/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 47d.P.R. 1035/1972
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2,
della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di
assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 aprile e il 10 giugno
1999 dal pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti civili vertenti
tra S.G. e M.R. e il comune di Ascoli Piceno, iscritte ai numeri 509
e 510 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Ascoli Piceno, in due distinti
giudizi, con altrettante ordinanze in data 21 aprile e 10 giugno
1999, di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge
regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella
parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6, di detta legge, rende
applicabili gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035 al provvedimento di decadenza dell'assegnazione
dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito, e.r.p.);
che entrambe le ordinanze sono state pronunziate in giudizi
aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti del Sindaco di
Ascoli Piceno, con i quali due assegnatari di alloggi di e.r.p. sono
stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, per non averli occupati
stabilmente;
che, ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata,
disponendo che l'opposizione avverso il provvedimento di decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. va proposta entro il
termine di trenta giorni al pretore, il quale può ordinarne la
sospensione con decreto in calce al ricorso, si porrebbe in contrasto
con gli articoli 108 e 117 della Costituzione, in quanto la
disciplina della giurisdizione e quella del processo sono riservate
alla competenza del legislatore statale;
che nei giudizi non si sono costituite le parti dei processi
principali e non è intervenuto il Presidente della Giunta regionale;
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma,
in riferimento agli stessi parametri e per profili pressoché
identici, vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia;
che il pretore di Ascoli Piceno dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche n. 9
del 1990, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del
provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p.
va proposta nell'osservanza delle norme recate negli ultimi tre commi
dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, disciplinerebbe la materia
della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del
legislatore statale e, in tal modo, violerebbe gli articoli 108 e 117
della Costituzione;
che, anteriormente ad entrambe le ordinanze di rimessione, è
entrata in vigore la legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44
(Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione
degli Istituti autonomi per le case popolari della regione), il cui
art. 84 ha espressamente abrogato la legge regionale 3 marzo 1990,
n. 9 e quindi anche la norma impugnata, riproducendone peraltro il
contenuto in una disposizione della stessa legge abrogatrice, ma nel
quadro di una disciplina della materia completamente innovata e
modificata;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i
motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora,
anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalità,
come è accaduto nel caso in esame, la norma censurata sia stata
abrogata (ex plurimis ordinanze n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999),
ovvero sia stato modificato il complessivo quadro normativo di
riferimento (tra le più recenti, ordinanza n. 183 del 1998);
che i giudici a quibus non hanno invece assolto siffatto
onere, in quanto le ordinanze di rimessione non contengono nessuna
valutazione in ordine all'influenza sui giudizi principali
dell'abrogazione espressa della norma censurata e della modifica
della disciplina della materia, sicché la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge
regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata,
in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal
pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte