Ordinanza n. 217/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183r.d. 645/1936
- art. 30legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 195r.d. 645/1936
- art. 27Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma
primo, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (rectius: d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156) (Radiotelediffusione: vincoli e controlli da parte
dell'autorità amministrativa) e degli artt. 27 e 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1979
dal Pretore di Trasacco nel procedimento civile vertente tra le
Soc.p.a. Telemarsica e CIRCOSTEL iscritta al n. 65 del registro
ordinanze n. 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 105 del 1981;
visti l'atto di costituzione della Soc.p.a. Telemarsica e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936,
n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella parte in cui
attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di assoggettare a
vincoli e controlli l'attività di radio-telediffusione;
b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella
parte in cui non prevedono una disciplina atta a colmare i vuoti
legislativi creati dalle sentenze della Corte costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 70 della Costituzione.
Considerato, anche a tacere del fatto che il pretore ha revocato il
decreto precedentemente emesso in sede di procedimento cautelare e
d'urgenza, che l'ordinanza di rimessione non dà motivazione adeguata
della rilevanza della questione sollevata, non contenendo alcuna
esposizione della fattispecie sottoposta a giudizio e comunque
omettendo di esaminare gli effetti che le richieste dichiaratorie di
illegittimità costituzionale avrebbero in ordine alla decisione da
prendere;
che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano
riferiti i termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 183, primo comma, e 195 del r.d. 27 febbraio 1936,
n. 645 (rectius, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);
b) degli artt. 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevate
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte