Art. 27
[1]Servizi espletati dall'Amministrazione postale
[2]L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
- a)raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
- b)trasporto e distribuzione dei picchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva