Ordinanza n. 217/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 70/1975
- art. 26legge 70/1975
usata come parametro
citata
- art. 2legge 153/1980
- art. 4legge 299/1980
- art. 3d.l. 153/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26,
terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980,
n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e
dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),
promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
Lupo Lodoletta ed altro contro il Centro sperimentale di
cinematografia, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
nel corso di giudizi promossi da taluni dipendenti del Centro
sperimentale di cinematografia, i quali chiedevano la riliquidazione
dell'indennità di anzianità tenendo conto, nella base di calcolo,
dell'indennita integrativa speciale - con ordinanza 20 ottobre 1988
(R.O. n. 468 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, nella parte in cui non comprendono l'indennità
integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini
dell'indennità di anzianità, nonché dell'art. 3 (rectius 2) del
d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n.
299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in
cui escludono, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di
cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilità, nella misura e con
le decorrenze ivi previste, dell'indennità integrativa speciale ai
fini dell'indennità di anzianità;
Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il
trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.
70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore
rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti
all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra
retribuzione e trattamento di quiescenza;
che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi
manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità
legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale
riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di
buonuscita dei dipendenti statali e dei dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n. 220
del 1988; ordinanze n. 143 del 1990; n. 419 del 1989; nn. 641, 869,
1070 e 1072 del 1988);
che, sulla base di tale indirizzo, anche la questione in esame
va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo di esclusiva
competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura
complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e
pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e
previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al
dipendente al termine del rapporto di lavoro, non essendo
comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti
pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti
privati, né con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L.,
appartenendo essi a sistemi differenziati;
che, pertanto, la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti
è compito del legislatore, al quale va reiterato il pressante invito
in tal senso formulato da questa Corte nella recente ordinanza n. 143
del 1990;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della
legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente);
dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte