Ordinanza n. 218/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 70/1975
usata come parametro
citata
- art. 2legge 153/1980
- art. 4legge 299/1980
- art. 3legge 153/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente);
dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'art. 4 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza
emessa il 20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio sul ricorso proposto da Lupini Orazio contro l'Associazione
della Croce Rossa Italiana, iscritta al n. 654 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Lupini Orazio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -
nel corso di un giudizio promosso da un ex dipendente della C.R.I.,
il quale chiedeva la riliquidazione dell'indennità di anzianità
tenendo conto, nella base di calcolo, dell'indennità integrativa
speciale - con ordinanza 20 ottobre 1988 (R.O. n. 654 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell' art. 13
della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende
l'indennità integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai
fini dell'indennità di anzianità, nonché dell'art. 3 (rectius 2)
del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio
1980, n. 299 e dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
parte in cui escludono, nei confronti dei dipendenti degli enti
pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, la computabilità, nella
misura e con le decorrenze ivi previste, dell'indennità integrativa
speciale ai fini dell'indennità di anzianità;
Considerato che la questione è stata sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che il
trattamento così fatto ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.
70 del 1975 sarebbe discriminatorio e ingiustificatamente deteriore
rispetto a quello relativo ai lavoratori privati ed a quelli iscritti
all'I.N.A.D.E.L. e lederebbe il principio di proporzionalità tra
retribuzione e trattamento di quiescenza;
che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e poi
manifestamente inammissibili), in relazione agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, censurandosi scelte riservate alla discrezionalità
legislativa, altre questioni di legittimità costituzionale
riguardanti la esclusione dal computo, ai fini dell'indennità di
buonuscita dei dipendenti statali e dei dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, dell'indennità integrativa speciale (sentenza n.
220/1988; ordinanze n. 143/1990; n. 419/1989; nn. 641, 869, 1070 e
1072 del 1988);
che, sulla base di tale indirizzo, anche la questione in esame
va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo di esclusiva
competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura
complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e
pensionistici, nell'ambito di ciascun sistema retributivo e
previdenziale, la misura dei vari tipi d'indennità dovute al
dipendente al termine del rapporto di lavoro, non essendo
comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti
pubblici di cui alla legge n. 70/1975, con quella dei dipendenti
privati, né con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L.,
appartenendo essi a sistemi differenziati;
che, pertanto, l'omogeneizzazione dei trattamenti è compito del
legislatore, al quale va reiterato il pressante invito formulato da
questa Corte nella coeva ordinanza n. 143 del 1990;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975,
n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale
e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7
luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte