Ordinanza n. 219/1990
Altra decisione · depositata il 19/04/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 850/1976
- art. 14-septieslegge 663/1979
citata
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 2legge 544/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento
assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), quale sostituito
dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14
septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.
285, sulla occupazione giovanile), quale aggiunto dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il
2 novembre 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile
vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge
di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14 septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai fini
del conseguimento delle prestazioni (pensione ed assegno)
d'invalidità civile nuovi e più favorevoli requisiti reddituali, ed
in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno
omesso di estendere tali previsioni alla pensione sociale per gli
ultrasessantacinquenni; che in tal modo sarebbero stati violati, a
suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata
la preesistente parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti
di reddito, e contraddetta l'esigenza di coerenza - basata sulla
sostanziale equivalenza tra le rispettive condizioni invalidanti -
affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988;
che la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta,
mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che essa
sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;
Considerato che il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un
caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del
limite di reddito per effetto del cumulo con quello del coniuge
dell'istante - lamenta in particolare che dopo la predetta sentenza
non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno
ad attenuare la rilevata incoerenza;
che dall'ordinanza non risulta che sia stata presa in
considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140
del 1985, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante
"anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito"
ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al
suo conseguimento; che, conseguentemente, non risulta se detta
disposizione sia o meno idonea ad incidere sulla definizione del
giudizio principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo
sulla rilevanza della questione;
che gli atti vanno perciò restituiti al medesimo onde
consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della
citata disposizione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame
della rilevanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte