Ordinanza n. 22/1979
Altra decisione · depositata il 10/05/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 58legge 765/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,
primo e quarto comma, 43, primo e quarto comma, e 48 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con
ordinanze 14 giugno 1975 della Commissione tributaria di 1 grado di
Cremona, 10 maggio 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di
Benevento, 9 aprile 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di
Rovigo, 17 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di
Gorizia, 21 ottobre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di
Gorizia, 25 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di
Isernia, 20 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Mantova, 21 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Aosta, 26 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Siracusa, 21 luglio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Gorizia, 31 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Matera, 18 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Livorno, 30 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Napoli, 25 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1D grado di
Salerno, 3 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di
Matera, 7 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Ferrara, 14 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Imperia, 12 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Siracusa, 20 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Siracusa, 16 gennaio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di
Perugia, 7 giugno 1978 della Commissione tributaria di 10 grado di
Gorizia, 17 febbraio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di
Bolzano, 8 novembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di
Cuneo e 17 maggio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di
Rieti, iscritte al n. 420 del registro ordinanze 1975; al n. 503 del
registro ordinanze 1976; ai nn. 56, 78, 79, 253, 254, 347, 397, 424,
480 e 516 del registro ordinanze 1977; ai nn. 41, 180, 206, 234, 281,
292, 293,363, 364, 415, 518, 519, 553 e 592 del registro ordinanze
1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293
dell'anno 1975; n. 246 dell'anno 1976; nn. 87, 94, 100, 183, 265, 293,
306 e 347 dell'anno 1977; nn. 18, 94, 164, 179, 250, 257, 285 e 320
dell'anno 1978; nn. 24, 31 e 38 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58,
primo e quarto comma; 43, primo e quarto comma; 48, e dell'intero
Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in relazione a vari articoli della Costituzione, allegandosi la
illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di
conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa
sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della
pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione
di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Considerato che, nonostante la parziale difformità di
prospettazione e di argomentazioni contenute nelle varie ordinanze di
rimessione, la rilevanza delle questioni proposte appare sempre
fondata su tale dedotta limitazione e che i giudizi di legittimità
costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione,
stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto;
Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;
Rilevato che con gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante:
"Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre
1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto alla normativa comunitaria"), l'art. 58, quarto
comma - che conteneva la norma in base alla quale i giudici a quibus
hanno ritenuto sussistente la suddetta limitazione della possibilità
di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in
occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi
dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 - è stato abrogato con effetto
retroattivo dalla data di entrata in vigore del detto d.P.R. n. 633
del 1972, e sostituito da un nuovo testo, totalmente diverso dal
precedente;
Considerato che anche gli artt. 43 e 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati sostituiti
dall'art. 1 del citato d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24;
Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario che i
giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,
tenendo conto di tale nuova normativa e che occorre quindi disporre la
restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte