Ordinanza n. 22/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 17/1985
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Conversione con
modificazioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Contorno
Saverio contro l'Ufficio IVA di Alessandria iscritta al n. 494 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1990, la Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità di taluni avvisi di accertamento in rettifica
operati dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2 n. 29 della
legge 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato della costituzionalità
della norma suddetta nella parte in cui questa consente
all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti
in regime forfettario - anche "indipendentemente da quanto stabilito
nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972
n. 633" e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali
dichiarazioni o mancata emissione di fatture - "determinando
induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella
dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli
elementi" nella stessa disposizione elencati, quali "dimensione ed
ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali
impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti ..";
che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei
dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e
l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e
concordanza" richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di
presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei
precetti della capacità contributiva e di progressività
dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, della Costituzione),
dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente
di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria
discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori
autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario) e dell'art. 4
della Costituzione (per la negativa incidenza che il denunciato
meccanismo impositivo potrebbe avere sullo stesso esercizio del
diritto al lavoro);
che di tutte tali questioni l'Avvocatura di Stato, per
l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito
l'inammissibilità, sia sotto il profilo del difetto di motivazione
sulla rilevanza, attesa la loro enunciazione in termine di "critica
astratta alla disposizione denunciata"; sia in ragione di una sorta
di aberratio ictus, nella misura in cui con esse verrebbero addotti
motivi di irragionevolezza ascrivibili al provvedimento impositivo
più che alla norma in esso applicata;
Considerato che entrambe le riferite eccezioni, il cui esame è
ovviamente preliminare, vanno disattese. La prima, perché -
contrariamente a quanto dell'Avvocatura assunto - non mancano
nell'ordinanza di rimessione i riferimenti al caso concreto (sia con
riguardo all'attività, di "parrucchiere per uomo", svolta dal
ricorrente, sia al dato indiziante, "numero degli addetti", nella
specie utilizzato per l'accertamento presuntivo del correlativo
maggior ricavo), che giustificano la dipendenza della lite di merito
dall'esito del giudizio di legittimità. La seconda, perché - a
parte taluni rilievi della Commissione a quo effettivamente
riferibili al provvedimento impositivo e perciò ininfluenti in
questa sede - il nucleo centrale della censure formulate attinge
proprio la norma denunciata;
che, nel merito, la questione è, comunque, sotto ogni profilo,
manifestamente infondata;
che infatti - alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte che, in relazione al precetto della capacità contributiva, ha
più volte ribadito la legittimità del ricorso a presunzioni in
materia tributaria "purché non irragionevoli e fondate su indici
concretamente rivelatori di ricchezza" (cfr., da ultimo sent. 103/91;
ord.ze 982, 21/88; 586, 334, 221/87), indipendentemente quindi dalla
ricorrenza dei requisiti dell'art. 2729 c.c., attinente alla
formazione della prova nella diversa sfera dei rapporti tra privati
(cfr. sent. 283/87) - va, in primo luogo, sicuramente anche nella
specie esclusa la pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della
Costituzione: per un verso, perché non irragionevole è la
consentita utilizzazione di parametri conoscitivi extracontabili in
presenza di scritture semplificate (e che non abbisognano per ciò di
essere previamente smentite in forme predeterminate) quali quelle di
cui si avvalgono i contribuenti cd. forfettari, destinatari
dell'accertamento in oggetto; per altro verso, perché parimenti non
irragionevole è l'assunzione - in base a massime di comune
esperienza - dei dati in questione ad indici di significazione (per
altro non automatica) di conseguiti ricavi. E senza che la facoltà,
riconosciuta all'Amministrazione, di utilizzare (come nella specie)
anche uno soltanto dei dati indizianti, possa risolversi - come si
assume - in fittizietà dell'imposizione, potendo a sua volta il
contribuente, già nella fase procedimentale, introdurre i dati
trascurati dal Fisco, e che egli invece ritenga influenti, nel
complessivo contesto conoscitivo, in risposta alla "richiesta di
chiarimenti" che la stessa norma denunciata impone all'Ufficio di
previamente notificargli;
che, parallelamente tale forma anticipata di contraddittorio -
unitamente all'obbligo (nella medesima disposizione pure previsto) di
"specifica indicazione nell'avviso di accertamento" (anche in
funzione ed a supporto del successivo sindacato giurisdizionale) "dei
fatti che danno fondamento alla presunzione" - appresta al
contribuente una adeguata rete di garanzie che esclude
l'ipotizzabilità di alcuna violazione del precetto della difesa;
che manifestamente insussistente è poi anche l'ulteriore
profilo di contrasto con l'art. 3 Cost, attesa la già rilevata
disomogeneità di posizione ai fini considerati tra contribuenti in
regime di contabilità, rispettivamente, ordinaria o semplificata;
che infine i residui parametri di cui agli artt. 53 cpv. e 4
della Costituzione sono all'evidenza non utilmente nella specie
invocati: (quanto al primo) non venendo in discussione criteri di
progressività in materia di IVA, che è imposta sui consumatori
finali e non sugli imprenditori, e (quanto al secondo) non potendo -
per definizione - stabilirsi una contrapposizione tra diritto al
lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 29, della legge 17 febbraio 1985 n.
17 (Conversione con modificazioni, del d.-l. 19 dicembre 1984 n. 853,
recante disposizioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) sollevate, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, 24, 53, comma primo e
secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte