Art. 2729 c.c.
Presunzioni semplici
[1]Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
[2]Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva