Ordinanza n. 22/1998
Altra decisione · depositata il 18/02/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5d.lgs. 22/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4
della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n.
65 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in
materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come interpretato
dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7
settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento
dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza
emessa il 13 dicembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul
ricorso proposto dalla Gesteco S.p.a. ed altra contro la provincia di
Udine ed altra, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Renato Fusco per la regione Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto che il Tar per il Friuli-Venezia Giulia è stato adito da
due società di capitali esercenti lo smaltimento di rifiuti urbani,
assimilabili e speciali, ma non tossici né nocivi, in Mortegliano e
Premariacco, comuni della provincia di Udine;
che le ricorrenti hanno richiesto l'annullamento del decreto
dell'assessore provinciale del 15 novembre 1996 che fa loro divieto
di trattare prodotti di provenienza non regionale in forza della
circolare della presidenza della Giunta regionale dell'8 luglio 1996,
n. 7, anch'essa impugnata nella parte esplicativa dell'art. 29 della
l.r. 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla l.r. 7 settembre 1987, n.
30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e
di attività estrattive);
che, per effetto della predetta disposizione legislativa - che ha
interpretato autenticamente l'art. 16, comma 4, della legge regionale
28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre
1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti
solidi) - negli impianti autorizzati sulla base di quest'ultima legge
non possono essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni;
che il giudice a quo, con ordinanza del 13 dicembre 1996, ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma
4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988,
n. 65, come interpretato dall'art. 29 della l.r. 14 giugno 1996, n.
22, in relazione agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nonché
agli artt. 5 e 6 dello statuto speciale di autonomia regionale;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la suddetta normativa
determina un'irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori
che, per essersi muniti di autorizzazione in tempi diversi, non
versano in situazioni uguali pur svolgendo l'identica attività;
altera, poi, l'assetto concorrenziale del mercato dei rifiuti in
favore delle imprese prive di restrizioni territoriali nell'offerta
di servizi; eccede, ancora, il limite della potestà legislativa
regionale relativo alla libertà di circolazione di persone, cose e
servizi e, infine, esorbita dalla potestà legislativa regionale
concorrente e integrativo-attuativa;
che nel giudizio incidentale è intervenuta la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente pro-tempore della
Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, in quanto non esisterebbe "un principio fondamentale statale
circa la libera introduzione nel territorio della regione di rifiuti
provenienti da ambito territoriale extraregionale", ed anzi, l'art.
5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avendo stabilito un
divieto analogo a quello di matrice regionale, conforterebbe
l'opzione del legislatore regionale;
Considerato che successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale sono entrati in vigore il
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" nonché il d.lgs. 8
novembre 1997, n. 389 recante "Integrazione e modifiche al d.lgs. 5
febbario 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi,
imballaggi e rifiuti di imballaggio";
che i due decreti legislativi hanno ridefinito la disciplina
della materia dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, innovato il
quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;
che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura del
giudice a quo, della rilevanza della questione alla luce dei
cambiamenti succedutisi, anche in riferimento all'individuazione dei
principi della legislazione statale in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte