Ordinanza n. 22/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 371-bisCodice penale
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice
penale in relazione all'art. 371-bis stesso codice, promosso
nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 22
febbraio 2000 dal tribunale di Nuoro, iscritta al n. 174 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il tribunale di Nuoro ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 378 del codice penale (favoreggiamento
personale), nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito
dall'art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico
ministero), non prevede la sospensione del procedimento iniziato a
carico di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini,
abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;
che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto
dal suo accoglimento deriverebbe la sospensione del procedimento per
il reato di cui all'art. 378 cod. pen. fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale sono
state assunte le informazioni;
che, ad avviso del giudice a quo la non manifesta
infondatezza della questione discende dalle argomentazioni svolte
nella sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999, che ha
dichiarato, per violazione del principio di uguaglianza,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod.
pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione della causa di
non punibilità della ritrattazione in favore di chi, richiesto dalla
polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false
ovvero in tutto o in parte reticenti;
che nella menzionata sentenza - prosegue il rimettente - la
Corte ha infatti affermato che l'assunzione diretta da parte del
pubblico ministero di informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini e l'assunzione delle stesse
informazioni da parte della polizia giudiziaria delegata dal pubblico
ministero rappresentano soltanto forme diverse della medesima
attività, e ha messo in rilievo che per i predetti atti, assunti sia
dal pubblico ministero che dalla polizia giudiziaria, sono previste
le medesime modalità di documentazione e le medesime regole di
utilizzazione probatoria;
che, dopo l'intervento della Corte, tra i due reati
rispettivamente previsti dagli artt. 371-bis e 378 cod. pen.
permarrebbe una irragionevole disparità di trattamento sul terreno
processuale, in quanto la sospensione del procedimento a carico di
chi abbia fornito dichiarazioni false o reticenti è contemplata solo
in relazione al primo reato, e non anche quando le stesse
dichiarazioni siano rese da chi, richiesto dalla polizia giudiziaria
delegata dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle
indagini, venga chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento
personale;
che, ad avviso del rimettente, tale diversità di disciplina
non trova alcuna ragionevole giustificazione nella circostanza,
peraltro rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero, che
sia quest'ultimo, ovvero la polizia giudiziaria da lui delegata, ad
assumere le informazioni;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata, riservandosi di presentare memoria;
che successivamente l'Avvocatura ha revocato il proprio atto
di intervento.
Considerato che il tribunale di Nuoro lamenta che l'art. 378 cod.
pen. non preveda, analogamente a quanto disposto dall'art. 371-bis
secondo comma, cod. pen. per le informazioni assunte dal pubblico
ministero, la sospensione del procedimento instaurato per il reato di
favoreggiamento personale nei confronti di chi, richiesto dalla
polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false
o, in tutto o in parte, reticenti;
che, a sostegno della non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente fa leva sulla sentenza n. 101 del 1999, con
cui questa Corte ha dichiarato, per violazione del principio di
uguaglianza, l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen.,
nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità della
ritrattazione (espressamente contemplata per il reato di cui all'art.
371-bis cod. pen.) si applichi anche a chi, richiesto dalla polizia
giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire informazioni,
abbia reso dichiarazioni false o in tutto o in parte reticenti (e sia
chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento personale);
che nella sentenza ora menzionata la Corte ha affermato che,
per cogliere l'irragionevolezza della disciplina censurata, è
sufficiente rilevare che le informazioni assunte direttamente e
personalmente dal pubblico ministero e quelle assunte dalla polizia
giudiziaria a ciò delegata dal pubblico ministero "costituiscono
esclusivamente forme diverse della medesima attività" e sono
sottoposte alle medesime modalità di documentazione e alle stesse
regole di utilizzazione probatoria;
che, in particolare, la Corte ha avuto cura di precisare che
ai fini della soluzione della questione non è necessario procedere
ad alcun confronto, per ravvisarvi eventuali elementi comuni o
differenziali, tra i reati previsti dagli artt. 371-bis e 378 cod.
pen;
che il richiamo del rimettente alle argomentazioni svolte
nella sentenza n. 101 del 1999 non è quindi conferente ai fini della
soluzione della presente questione di costituzionalità, che appare
res integra rispetto a questa e alle altre pronunce della Corte su
aspetti affini della materia di cui si discute (v., di recente,
sentenza n. 424 del 2000);
che, al fine di sostenere l'irragionevolezza della denunciata
disparità di trattamento processuale riservata al reato di cui
all'art. 378 cod. pen., il rimettente utilizza come tertium
comparationis la sospensione del procedimento prevista dall'art.
371-bis secondo comma, cod. pen., cioè una disciplina eccezionale e
derogatoria rispetto al principio generale, enunciato nell'art. 2
cod. proc. pen., che attribuisce al giudice, salvo che sia
diversamente stabilito, il potere-dovere di risolvere ogni questione
da cui dipende la decisione (cfr. sentenza n. 208 del 1994 circa
l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il procedimento
per il reato di falsa testimonianza e quello nel corso del quale sono
state rese le false dichiarazioni);
che, stante il suo carattere derogatorio, la disciplina
dettata dall'art. 371-bis secondo comma, cod. pen. potrebbe essere
assunta come termine di raffronto al fine di verificare il rispetto
del principio di eguaglianza solo se fosse sorretta da una ratio
integralmente estensibile alla fattispecie di cui all'art. 378 cod.
pen., sì da rendere la diversità di trattamento del tutto priva di
ragionevole giustificazione (v., sia pure con diverse accentuazioni,
sentenze nn. 298 e 272 del 1994, nn. 383 e 283 del 1992, nonché
ordinanze nn. 484 e 140 del 1994);
che, invece, la diversità degli elementi che integrano il
modello legale delle due fattispecie poste a raffronto - nel reato di
false informazioni al pubblico ministero, rendere dichiarazioni
false, ovvero tacere in tutto o in parte; nel reato di
favoreggiamento personale, aiutare taluno a eludere le investigazioni
dell'Autorità mediante una condotta che, come nel caso di specie,
può sostanziarsi in false dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria delegata dal pubblico ministero - dimostra all'evidenza
che diversa è l'oggettività giuridica dei due reati presi in esame
sicché essi non sono comparabili ai fini della denunciata disparità
di trattamento processuale;
che, infine, la sentenza n. 101 del 1999 - dalla quale il
rimettente vorrebbe fare automaticamente discendere l'estensione
della disciplina della sospensione del procedimento, prevista per il
reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., al reato di favoreggiamento
personale commesso mediante dichiarazioni false o reticenti rese alla
polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero - si riferisce
alla sfera di operatività di un istituto di diritto penale
sostanziale, quale è la causa di non punibilità della
ritrattazione, mentre ora alla Corte si chiede di estendere
l'applicazione di un istituto processuale, quale è la sospensione
del procedimento, che, oltre ad avere natura eccezionale e
derogatoria, potrebbe essere disciplinato dal legislatore con
modalità diverse da quelle previste dall'art. 371-bis secondo comma,
cod. pen;
che per le concorrenti ragioni sopra esposte la questione
deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in
relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte