Ordinanza n. 221/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 67/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta
il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), che prevede la
prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in
pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato
illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte