Ordinanza n. 221/1997
Altra decisione · depositata il 03/07/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 915/1982
usata come parametro
citata
- art. 674Codice penale
- art. 56d.lgs. 22/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio
1996 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel
procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro, iscritta
al n. 968 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene,
nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione
di cui all'art. 674 cod. pen., per avere provveduto all'incenerimento
di rifiuti speciali previo accatastamento su un'area e accensione dei
medesimi a cielo aperto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione,
dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle
direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.
78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);
che il giudice a quo, dopo aver ricordato che il suo invito a
contestare agli imputati il reato più grave previsto dall'art. 25
del d.P.R. n. 915 del 1982 non era stato accolto dal pubblico
ministero, il quale aveva mantenuto ferma l'imputazione di cui
all'art. 674 cod.pen. sul presupposto che la condotta sanzionata dal
citato art. 25 postulerebbe comunque l'utilizzazione di un impianto
tecnico, nel caso di specie non verificatasi, dubita della
conformità a Costituzione dello stesso art. 25, come interpretato
dal pubblico ministero, perché in tal modo, in insanabile contrasto
con il principio di eguaglianza, si differenzierebbero "situazioni
sostanzialmente assimilabili ad unità": nell'un caso (smaltimento
attraverso impianto non autorizzato) ricorrerebbe una ipotesi
penalmente sanzionata in maniera più grave che nell'altro caso
(incenerimento a cielo aperto), nel quale l'impatto ambientale
sarebbe senz'altro più rilevante;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 25 del d.P.R. n.
915 del 1982, ove interpretato nel senso prospettato dal pubblico
ministero, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 9 della
Costituzione, dal momento che "soltanto lo smaltimento mediante
impianto (idoneo e perciò autorizzato) garantisce la tutela del
paesaggio, nel mentre nella residua ipotesi di smaltimento a cielo
aperto il paesaggio e il patrimonio ambientale conoscerebbero un
rimarchevole arretramento della soglia di tutela";
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla
soluzione della proposta questione dipenderebbe la esatta
individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, posto che la
maggior pericolosità individuata dal legislatore nella condotta di
cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella
descritta nell'art. 674 cod. pen., costituirebbe esercizio non
censurabile della discrezionalità del legislatore.
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, è
entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
quale, all'art. 56, dispone l'abrogazione dell'intero d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 e, quindi, anche della disposizione impugnata,
dettando al contempo una nuova disciplina sanzionatoria in materia di
rifiuti e, in particolare, delle modalità attraverso le quali viene
effettuato lo smaltimento di essi;
che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza, sezione
distaccata di Thiene.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte