Ordinanza n. 221/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 464legge 479/1999
- art. 37legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 464Codice di procedura penale
- art. 461legge 479/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale di Genova
con ordinanza emessa il 10 gennaio 2000 e dal tribunale di La Spezia
con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000, rispettivamente iscritte ai
nn. 837 e 858 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il
10 gennaio 2000, e il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il
29 giugno 2000, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli
artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione,
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale (erroneamente
indicato come art. 461 nell'ordinanza del tribunale di Genova), come
modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra
l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale", nella parte in cui non fa salva la facoltà
dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento nei giudizi in corso,
instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna
precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del
1999;
che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento,
immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle
parti, gli imputati - tratti a giudizio con decreti emessi prima
dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - hanno avanzato
richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha
prestato il consenso;
che i giudici a quibus ritengono che la richiesta di
patteggiamento non sia ammissibile in quanto l'art. 464 cod. proc.
pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, non
consentirebbe più, in assenza di disposizioni transitorie e in
virtù del principio tempus regit actum di chiedere l'applicazione
della pena in dibattimento;
che, a parere dei rimettenti, per i procedimenti instaurati a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla
data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a
tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una
irragionevole "disparità di trattamento" dell'imputato che ha
formulato opposizione a decreto penale durante la vigenza della
precedente normativa rispetto all'imputato che presenta invece
opposizione sotto il vigore della nuova normativa, "poiché ad
ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi
al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed
ora soltanto tale facoltà gli è preclusa";
che il tribunale di La Spezia ritiene che tale disciplina
violi l'art. 3 della Costituzione anche perché, incidendo sulla
situazione sostanziale dell'imputato, frustra senza ragione ogni
affidamento sulla certezza del diritto e, inoltre, l'art. 24 della
Costituzione, perché determina un ingiustificato mutamento delle
regole del processo in corso, tale che l'imputato, il quale a tutto
il 31 dicembre 1999 poteva fare affidamento sulla facoltà di
avanzare richiesta di applicazione della pena sino all'apertura del
dibattimento di primo grado, si trova ad essere decaduto da tale
facoltà senza essere stato posto in condizione di conoscere il
termine entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;
che l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso di
"una decadenza con effetto retroattivo" violerebbe infine, secondo il
tribunale di La Spezia, l'art. 25 della Costituzione, incidendo
sull'"esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi [...] non
solo processuali, ma anche sostanziali in relazione alla
quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento
sanzionatorio e agli altri effetti penali";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
infondate.
Considerato che oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei
termini di decadenza per la presentazione della richiesta di
applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, con riferimento alle ipotesi di citazione a giudizio a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna;
che le due ordinanze sollevano questioni sostanzialmente
identiche per cui deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza,
in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applichino, in
base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni
situazione processuale in corso, e abbiano, quindi, efficacia
retroattiva;
che, secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod.
proc. pen., se entro il termine di quindici giorni l'imputato si
fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna
specifica richiesta, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di
giudizio immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare
richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il
nuovo testo dell'art. 464 cod. proc. pen. esclude che tale richiesta,
ove non sia stata formulata con l'atto di opposizione, possa essere
presentata nel giudizio conseguente all'opposizione;
che dalle ordinanze di rimessione emerge che nei procedimenti
nell'ambito dei quali le questioni sono state sollevate la nuova
disciplina è entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento
compreso tra la data della citazione a giudizio e la data della
celebrazione del dibattimento;
che, in base all'interpretazione del principio tempus regit
actum da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che
i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di
applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la
dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già
consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;
che il presupposto interpretativo dei rimettenti
determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a
giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di
formulare richiesta di applicazione della pena sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel
momento della celebrazione del dibattimento stesso,
nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla
nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi
termini finali sarebbero già scaduti;
che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di
affermare (ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000) che "le
innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina
delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio,
ed ai rapporti tra tali fasi processuali - in particolare, per quanto
qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di
celebrazione dei procedimenti speciali - hanno anche determinato la
trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la
formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro
anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un
diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed
esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse
processuali";
che quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma
transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le
fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del
giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata
disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad
escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare
procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo
già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in
vigore della legge n. 479 del 1999";
che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevate dal tribunale di Genova in riferimento
all'art. 3 della Costituzione e dal tribunale di La Spezia in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,
della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte