Ordinanza n. 222/1988
Altra decisione · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 6legge 833/1978
- art. 5legge 833/1978
- art. 41legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e
Trento notificati il 3 agosto 1984, depositati in Cancelleria il 6
successivo ed iscritti ai nn. 27 e 28 del Registro 1984, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti:
1) del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984
(Suppl. ord. G.U. n. 153 del 5 giugno 1984): "Atto di indirizzo e
coordinamento per la disciplina dei flussi informativi dell'attività
gestionale ed economica delle Unità Sanitarie locali, sia nei
confronti delle Regioni che dello Stato (art. 26, sesto comma, della
legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730)";
2) del Ministro della Sanità 30 maggio 1984: "Disciplinare
tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984";
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con i ricorsi in epigrafe le Province Autonome di
Bolzano e Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del d.P.C.M. del 17 maggio 1984, recante "Atto di indirizzo
e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi
sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali
sia nei confronti delle Regioni che dello Stato", nonché del decreto
del Ministro della Sanità del 30 maggio 1984, recante "Disciplinare
tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984",
per contrasto con gli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto Speciale del
Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e le
relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n.
474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, le quali riservano alle
Province ricorrenti la potestà legislativa concorrente e la potestà
amministrativa in materia di igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché con gli artt. 5 e 50
della legge n. 833 del 1978 e 27 della legge n. 730 del 1983;
che le ricorrenti assumono in particolare che gli atti
impugnati, col prevedere l'obbligo, per le unità sanitarie locali,
di inviare allo Stato il rendiconto trimestrale relativo agli avanzi
o disavanzi di cassa, nonché ai debiti e crediti di bilancio già
accertati alla data dello stesso rendiconto, previsto dall'art. 50 l.
n. 833 del 1978, instaurerebbero un "filo diretto" tra unità
sanitarie locali e Stato, in spregio delle competenze statutariamente
riservate alle Province;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il
rigetto dei ricorsi;
che in prossimità della camera di consiglio la Provincia
Autonoma di Bolzano ha presentato una memoria in cui si ribadiscono,
nel merito, gli argomenti già svolti nel ricorso;
Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente,
stante l'identità di oggetto e di contenuto tra di essi;
che gli atti impugnati risultano ambedue fondati sull'art. 27,
6° comma, della legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il
1984), secondo il quale "Il Governo della Repubblica emana, ai sensi
dell'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833, atto di indirizzo relativo ai
flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle
unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello
Stato";
che pertanto risulta del tutto evidente come l'impugnato
d.P.C.M. del 17 maggio 1984 si sia limitato a provvedere alla stregua
di una normativa che espressamente demandava ad esso il compito di
disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie locali
direttamente nei confronti dello Stato, oltreché delle regioni;
che l'impugnato decreto del Ministero della Sanità del 30
maggio 1984 costituisce atto meramente esecutivo di quello ora
menzionato;
che inoltre con sentenza n. 64 del 1987 questa Corte ha
rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 17 l. n. 887
del 1984 nella parte in cui impone alle unità sanitarie locali di
riferire annualmente al Ministero della Sanità, anziché alle
Province autonome di Trento e Bolzano, sull'impiego dei fondi, sulle
attività svolte e sui risultati conseguiti, richiamandosi alla
finalità di coordinamento della spesa sanitaria;
che risultano evidenti le analogie di finalità e di contenuto
tra l'art. 17 l. n. 887 del 1984, in parte qua, e l'art. 27, 6°
comma, l. n. 730 del 1983;
che pertanto, sotto ambedue i profili considerati, le
rivendicate attribuzioni manifestamente non spettano alle Province
ricorrenti;
Visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27, 4° comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che manifestamente spetta allo Stato,
il potere di disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie
locali di cui al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte