Art. 9
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 16
- 1)polizia locale urbana e rurale;
- 2)istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 MAGGIO 2026, N. 2));
- 4)apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6)spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7)esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8)incremento della produzione industriale;
- 9)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico ((in quanto disciplinate dall'articolo 13));
- 10)igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11)attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2
16La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva