Ordinanza n. 222/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 43Codice di procedura penale
- art. 1legge 180/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43,
comma 2, del codice di pocedura penale, promossi con n. 3 ordinanze
emesse il 28 settembre 1996 dal tribunale militare di Torino
rispettivamente iscritte ai nn. 59, 60 e 63 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 -
prima serie speciale - dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto, il tribunale
militare di Torino ha premesso di avere nei relativi procedimenti
disposto la trasmissione degli atti al tribunale viciniore a norma
dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, stante
l'incompatibilità del presidente e l'impossibilità di comporre il
collegio con altro giudice appartenente allo stesso ufficio, e che, a
seguito di conflitti elevati dal tribunale militare così investito,
la Corte di cassazione, con tre distinte sentenze, ha risolto il
contrasto dichiarando la competenza dell'odierno rimettente, sul
presupposto che la temporanea impossibilità di formare un collegio
giudicante a cagione dell'astensione di uno dei magistrati che
avrebbero dovuto comporlo, non può costituire causa di spostamento
territoriale, dovendosi far ricorso, in tale ipotesi, agli istituti
della supplenza e della applicazione, operanti anche nell'ordinamento
giudiziario militare in virtù del richiamo enunciato nell'art. 1
della legge 7 maggio 1980, n. 180;
che a tal proposito il tribunale rimettente, nel sottolineare il
"grave errore" in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione nel
confondere i casi di assenza o impedimento di magistrati con le
situazioni di incompatibilità che danno luogo alla disciplina
dettata dall'art. 43 del codice di procedura penale, ha sollevato,
in riferimento agli artt, 3 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e
627 del codice di procedura penale nella parte in cui non escludono
la vincolatività delle decisioni della Corte di cassazione qualora
le stesse determinino la violazione o disapplicazione di norme di
legge regolanti la competenza e i criteri di costituzione del
giudice;
che in due delle tre ordinanze di rimessione di giudice a quo
solleva anche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non è prevista
l'espressa applicabilità della relativa disciplina anche al rito
davanti ai tribunali militari;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate "inammissibili,
irrilevanti e comunque infondate";
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con un'unica decisione;
che la questione relativa al combinato disposto degli artt. 25 e
627 del codice di procedura penale mira ad introdurre una deroga
all'efficacia vincolante delle decisioni della Corte di cassazione
sulla competenza, deroga che finirebbe per attribuire allo stesso
organo individuato come competente dalla Corte regolatrice il potere
di disattendere la determinazione solutoria del conflitto, dando
vita, in tal modo, al possibile riprodursi di una inarrestabile serie
di contrasti tale da cagionare una inammissibile stasi processuale,
in aperto contrasto con più valori che la Carta fondamentale mira
invece a preservare;
che, d'altra parte, questa Corte ha più volte ribadito che dalla
autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia
discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in
discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla
Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve
ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza
potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nei giudizi a
quibus (v., da ultimo, sentenza n. 294/1995);
che la questione relativa all'art. 43, comma 2, del codice di
procedura penale, si appalesa del tutto priva di rilevanza, giacché,
alla luce delle decisioni adottate dalla Corte di cassazione nei
procedimenti a quibus, soltanto dopo aver constatato l'impossibilità
di comporre il collegio attraverso gli istituti della supplenza o
della applicazione potrà concretamente porsi un problema del
processo;
che, pertanto, la questioni proposte devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Vassalli
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte