Art. 43 c.p.p.Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art43 · fonte su Normattiva