Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Astensione o ricusazione del giudice - Possibilità, secondo l’interpretazione del giudice di legittimità, della supplenza esterna, con altro magistrato applicato per un solo procedimento - Asserito contrasto con il principio del giudice naturale - Questione prospettata dal collegio giudicante in composizione regolare (non integrata da supplenti esterni) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101 e 108 della Costituzione - dell'art. 43, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione, consente, nel caso di giudice astenutosi o ricusato, la sua sostituzione con altro magistrato esterno, applicato per quel solo procedimento. E' evidente, infatti, il difetto di rilevanza delle questioni dal momento che il collegio rimettente si presentava in una regolare composizione, al momento della rimessione, sicché la censurata "supplenza esterna" è rimasta del tutto priva di effetti nel giudizio 'a quo' e non è più comunque attuale.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO, NELLA SPECIE, DINANZI A TRIBUNALE PER I MINORENNI - GIUDICE ASTENUTO O RICUSATO - IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIUDICE EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA CON SEDE NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO PIU' VICINO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI DETTO TRASFERIMENTO SOLO PER I CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - QUESTIONI IDENTICHE AD ALTRE GIA' DICHIARATE MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 25 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., in quanto identiche questioni sono gia' state dichiarate manifestamente infondate con ord. n. 439/1998. - S. nn. 175/1997, 40/1998; O. nn. 255/1995, 439/1998.
PROCESSO PENALE - GIUDICE ASTENUTO O RICUSATO - IMPOSSIBILITA' DI SOSTITUZIONE CON ALTRO MAGISTRATO DELLO STESSO UFFICIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AL GIUDICE EGUALMENTE COMPETENTE PER MATERIA CON SEDE NEL CAPOLUOGO DEL DISTRETTO DEL VICINO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 11 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penaleart. 70 r.d. 1399/1930art. 28 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA - EFFETTO VINCOLANTE DI TALI DECISIONI - LIMITI DEL PRINCIPIO: SOPRAVVENIENZA DI NUOVI FATTI CHE COMPORTINO UNA DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DA CUI DERIVI LA MODIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE O LA COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI ALL'EFFETTO VINCOLANTE NEL CASO DI DISAPPLICAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA CASSAZIONE, DI NORME DI LEGGE REGOLANTI LA COMPETENZA E I CRITERI DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura penaleart. 627 Codice di procedura penale